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Trasferimento a Medicina possibile senza test di ammissione

Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 27 febbraio 2018, n. 78 (caso patrocinato da N. Felli)
Trasferimento a Medicina possibile senza test di ammissione
Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 27 febbraio 2018, n. 78 (caso patrocinato da N. Felli) 

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“Il trasferimento alla facoltà di Medicina e Chirurgia da altre facoltà (nel caso quella di Infermieristica) è possibile pur in assenza della partecipazione e del superamento del test di ingresso”


Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 27 febbraio 2018, n. 78 (caso patrocinato da N. Felli)

La sentenza abruzzese è stata resa sul caso di una studentessa che, dopo aver svolto il primo anno di Infermieristica, aveva chiesto il trasferimento e l’iscrizione al secondo anno della facoltà di Medicina e Chirurgia e se lo era visto negare sul presupposto che questo non fosse possibile non avendo la stessa superato il test di ingresso a quest’ultimo corso di studi. In accoglimento delle tesi sostenute dall’Avv. Nicoletta Felli, il Tar di Pescara, con una pronuncia che costituisce un’assoluta ed importante novità in materia, ha invece affermato l’illegittimità del diniego così motivato, sancendo nella sostanza il principio che il test di ingresso a Medicina costituisce condizione di ammissione solo al primo anno dei relativi corsi di laurea, ma può essere richiesto agli studenti che richiedano il trasferimento  e l’iscrizione agli anni successivi provenendo da altre facoltà, riguardo ai quali si dovrà invece esclusivamente verificare  l’idoneità del percorso di studi già svolto e superato al fine del conseguimento del numero minimo di crediti richiesti per l’iscrizione all’anno per il quale è stata richiesta l’iscrizione. Il Tar ha in particolare ritenuto che tale possibilità – già riconosciuta dal Consiglio di Stato (sent. A.P. n. 1/2015) agli studenti che richiedevano il trasferimento da facoltà di Medicina e Chirurgia di atenei stranieri (in cui non è previsto il “numero chiuso” o comunque alcun test di ammissione) a quelli italiani – debbano valere per ragioni di parità di trattamento ed in ossequio al principio comunitario di libera circolazione, “anche per i cittadini italiani che si trasferiscono  -all’Università di Medicina e Chirurgia da Università affini e che sono in possesso di crediti formativi nella misura sufficiente per l’iscrizione all’anno successivo al primo anno”.  In sostanza, in base a tale principio, uno studente che abbia svolto il primo anno in facoltà “affine” (nel caso specifico si trattava di Infermieristica) potrà legittimamente richiedere l’iscrizione al secondo anno di Medicina, senza che gli possa essere opposto l’ostacolo del mancato superamento del “test di ingresso” e del “numero chiuso”, valevole esclusivamente per l’iscrizione al primo anno, dovendosi esclusivamente valutare l’idoneità dei “crediti” maturati ad integrare il minimo richiesto a tal fine. (L.R.)