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Il contratto di appalto può derogare ai termini legali per la denuncia dei vizi dell’opera

Tribunale di Firenze, sez. III civile, 3 aprile 2018 n. 980 (caso patrocinato da L. Righi)
Il contratto di appalto può derogare ai termini legali per la denuncia dei vizi dell’opera
Tribunale di Firenze, sez. III civile, 3 aprile 2018 n. 980 (caso patrocinato da L. Righi) 

I

“Il contratto di appalto può legittimamente prevedere termini diversi e più lunghi rispetto a quelli previsti dall’art. 1667 c.c. per far valere la garanzia dell’appaltatore per i vizi dell’opera”


Tribunale di Firenze, sez. III civile, 3 aprile 2018 n. 980 (caso patrocinato da L. Righi)

In un contratto di appalto, le parti possono legittimamente prevedere una disciplina della garanzia dovuta dall’appaltatore per i vizi dell’opera diversa e più favorevole per il committente rispetto a quella di cui all’art. 1667 c.c.. L’interessante principio è stato affermato dalla sentenza con cui il Tribunale di Firenze, in accoglimento delle tesi sostenute dall’Avv. Luca Righi, ha accolto la domanda risarcitoria che era stata proposta dal cliente dello Studio RFA nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori in relazione ai vizi e difetti lamentati in relazione alla realizzazione di un costoso impianto di climatizzazione all’interno di un importante complesso immobiliare di valore storico-artistico. L’appaltatore aveva, tra l’altro, eccepito la decadenza della garanzia, ritenendo che questa fosse esclusa in primo luogo per il fatto che l’opera era stata collaudata dal collaudatore nominato dal committente senza che venisse formulata alcuna eccezione, il che avrebbe comportato, con la conseguente “accettazione”, l’impossibilità di far valere eventuali difetti successivamente emersi. In ogni caso, la contestazione sarebbe stata tardiva rispetto ai termini di decadenza previsti dall’art. 1667 c.c. che prevede che i vizi debbano essere denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e l’azione in giudizio debba essere comunque proposta entro i due anni dalla consegna (nel caso di specie quest’ultimo termine non sarebbe stato rispettato). La sentenza ha tuttavia rilevato che il contratto di appalto stipulato tra le parti aveva espressamente derogato a tale disciplina, sia in quanto aveva espressamente escluso “le conseguenze derivanti dall’accettazione dell’opera previste dall’art. 1667, comma 1, c.c. per i vizi, difformità e difetti, per cui la garanzia non sarebbe dovuta a seguito dell’accettazione dell’opera”; sia in quanto aveva esteso la durata di detta garanzia “sino a cinque anni dalla data del collaudo definitivo”. Respingendo l’eccezione dell’appaltatore e positivamente valutando le argomentazioni spese dal legale dello Studio RFA per il proprio cliente, infatti, il Tribunale ha negato che tali clausole contrattuali potessero essere considerate “nulle” per contrasto con la disciplina legale menzionata, ritenendo che quest’ultima non abbia carattere imperativo e possa essere validamente derogata dalle pattuizioni contrattuali. (L.R.)