+39 055.491949

Il direttore dei lavori che non controlla risponde con l’impresa

Tribunale di Firenze, sez. III civile, 3 aprile 2018 n. 980 (caso patrocinato da L. Righi)
Il direttore dei lavori che non controlla risponde con l’impresa
Tribunale di Firenze, sez. III civile, 3 aprile 2018 n. 980 (caso patrocinato da L. Righi) 

I

“Il direttore dei lavori è solidalmente responsabile con l’impresa dei danni causati dai vizi e difetti dell’opera appaltata consistenti nel mancato rispetto delle specifiche tecniche previste dal contratto. lo stesso, peraltro, non può invocare i termini di decadenza previsti dall’art. 1667 c.c. entro i quali il committente deve far valere la garanzia per i vizi e difetti dell’opera, i quali valgono soltanto nei confronti dell’appaltatore”


Tribunale di Firenze, sez. III civile, 3 aprile 2018 n. 980 (caso patrocinato da L. Righi)

Qualora l’impresa esecutrice di un contratto di appalto realizzi l’opera in maniera difforme da quanto contrattualmente pattuito, in violazione delle specifiche tecniche previste dal capitolato, anche il direttore dei lavori risponde solidalmente dei conseguenti danni subiti dal committente. La sentenza del Tribunale di Firenze, in pieno  accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal cliente dello Studio RFA nei confronti sia dell’impresa appaltatrice che del direttore dei lavori, ha infatti sottolineato come tale conclusione derivi dal fatto che costituisce precipuo compito della direzione dei lavori “sovraintendere agli stessi e provvedere al controllo tecnico, oltre che contabile e amministrativo, delle lavorazioni effettuate dall’appaltatore e curare che le stesse siano eseguite a regola dell’arte e in conformità al progetto e al contratto”. Ciò comporta che il direttore dei lavori deve impedire all’appaltatore di utilizzare materiali ed eseguire lavori in modo difforme da quanto espressamente previsto dal capitolato, onde, quando ciò non avvenga, anch’egli è responsabile (quanto meno per mancato controllo) di quanto l’impresa ha malamente realizzato. La sentenza ha precisato altresì – a fronte dell’eccezione che era stata avanzata dalla difesa del professionista – che il direttore dei lavori non può far valere nei confronti del committente i termini di decadenza dell’azione previsti dall’art. 1667 c.c. entro i quali deve essere fatta valere la garanzia per i vizi e difetti dell’opera. Questi sono posti infatti in riferimento alla posizione dell’appaltatore e realizzatore dell’opera, ma non del direttore dei lavori. Né quest’ultimo può neppure far valere in proposito gli ancor più brevi termini di cui all’art. 2226 c.c. (riguardanti i vizi dell’opera realizzata all’interno di un contratto d’opera): gli stessi sono infatti “inapplicabili al contratto che abbia ad oggetto un contratto d’opera intellettuale … attesa l’eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l’art. 2226 c.c.”  (così peraltro la pacifica giurisprudenza della stessa cassazione: v. a d es. Cass. civ., sez. II, 24.3.2014, n. 6886; 20.12.2013, n. 28575; sez. VI, 27.1.2012, n. 1263). (L.R.)