+39 055.491949

Il tour guidato su un mezzo dell’agenzia di viaggi non è “noleggio con conducente”

Giudice di Pace di Firenze (dr.ssa Mereu) 20-27 luglio 2018, n. 852/2018 (caso patrocinato da L. Righi)
Il tour guidato su un mezzo dell’agenzia di viaggi non è “noleggio con conducente”
Giudice di Pace di Firenze (dr.ssa Mereu) 20-27 luglio 2018, n. 852/2018 (caso patrocinato da L. Righi) 

L
“L’agenzia di viaggi che utilizzi un veicolo di sua proprietà per lo svolgimento di un tour guidato non pone in essere un’attività di <noleggio con conducente> e dunque: a) non necessita della relativa autorizzazione, b) può legittimamente utilizzare mezzi immatricolati per <uso proprio> e non per <trasporto terzi>”


Giudice di Pace di Firenze (dr.ssa Mereu), 20-27 luglio 2018, n. 852/2018 (caso patrocinato da L. Righi)


La sentenza in epigrafe costituisce, a quanto consta, l’unico precedente che afferma i principi sopra riportati, risolvendo una questione che nelle nostre città d’arte è sempre più frequentemente discussa specialmente in riferimento al diffondersi di iniziative imprenditoriali che realizzano tour guidati che prevedono l’utilizzo di veicoli idonei a percorrere i centri storici, anche chiusi al normale traffico veicolare. Nel caso di specie, il cliente dello Studio RFA era costituito da un’agenzia di viaggi che offriva ai turisti tour guidati del centro storico di Firenze con l’uso di piccoli veicoli elettrici condotti dalla guida turistica (dotata della relativa abilitazione professionale) incaricata dell’attività di illustrazione delle bellezze monumentali visitate. Uno dei veicoli era stato fermato da agenti della Polizia Municipale che avevano contestato al conducente ed all’agenzia proprietaria del veicolo lo svolgimento di attività di “noleggio con conducente” (N.C.C.) in difetto della prescritta specifica autorizzazione, nonché l’inidoneità del veicolo al “trasporto terzi”, in quanto lo stesso risultava immatricolato per “uso proprio”, irrogando conseguentemente sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada e disponendo il sequestro del veicolo. In senso contrario, l’Avv. Luca Righi aveva sostenuto che l’attività in questione non avesse nulla a che vedere con il  “servizio di N.C.C.”. Mentre questo si caratterizza per essere un “servizio di trasporto”, il cui oggetto precipuo è appunto quello di assicurare lo spostamento dell’utente da un luogo ad un altro di sua scelta, nel caso di specie – né per il fornitore, né per il cliente – il “trasporto” costituiva l’oggetto e la finalità precipua di tale attività (che quindi non è  “in concorrenza” con quelle sopra ricordate, né degli N.C.C, né dei taxi). Si trattava invece di un “servizio turistico”, il cui oggetto era costituito dallo svolgimento di un “tour guidato” del centro storico fiorentino. Rispetto a tale obiettivo il trasporto del fruitore della visita guidata, effettuato utilizzando i piccoli veicoli elettrici di proprietà dell’agenzia, non solo era meramente accessorio e strumentale (esattamente all’opposto dei servizi di “trasporto pubblico” come l’N.C.C. o il taxi), ma si svolge (all’opposto di quanto avviene per essi) su itinerari “chiusi” e, appunto, prefigurati in funzione della tipologia del servizio turistico fornito e non già delle esigenze di mobilità infracittadina del cliente (e tantomeno della generalità dei consumatori ed utenti). La tesi è stata accolta in pieno dal Giudice di Pace che, utilizzando anche il riferimento fornitogli dalla difesa ad una giurisprudenza del Consiglio di Stato in merito all’attività delle agenzia di viaggi (Cons. Stato, sez. IV, n. 2085/2010 e sez. Vi, n. 4898/2009), ha sottolineato come l’attività di agenzia di viaggi implichi quella di “organizzazione di viaggi, concetto dal quale difficilmente può escludersi l’uso di mezzi di trasporto collettivo”. Quando l’attività di trasporto sia “complementare” e “strumentale” rispetto a quella turistica e non si concreti in un’attività distinta ed autonoma, essa è (per coì dire) “coperta” dalla relativa autorizzazione posseduta dall’agenzia di viaggi e non necessità della specifica autorizzazione per lo svolgimento di servizi di trasporto come il N.C.C.. Per le stesse ragioni, è corretto ritenere che il veicolo che l’agenzia utilizzi quale “strumento” complementare alla resa dei propri “servizi turistici” non debba essere immatricolato con la dizione “trasporto terzi”, ma sia legittimamente immatricolato per “uso proprio” in capo all’agenzia stessa o al suo titolare. (L.R.)