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Appalti pubblici – Offerte anomale – Verifica e giustificazioni

Tar Toscana,  sez. I, 28 dicembre 2017, n. 1686 (caso patrocinato da L. Righi)
Appalti pubblici – Offerte anomale – Verifica e giustificazioni
Tar Toscana,  sez. I, 28 dicembre 2017, n. 1686 (caso patrocinato da L. Righi) 

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“In tema di verifica dell’anomalia delle offerte nelle gare relative ad appalti pubblici, se è vero che il giudizio favorevole espresso dalla Commissione di gara non richiede puntualità di argomentazioni, essendo sufficiente anche una motivazione per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente, è altrettanto vero che tali giustificazioni, e di rimando la valutazione espressa dalla stazione appaltante, non devono lasciare zone d’ombra e rilevanti incertezze in ordine alla coerenza tra i costi indicati in sede di chiarimenti dall’aggiudicataria e il risultato della somma delle voci economiche dell’offerta tecnica” In sede di procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, qualora sia in discussione la congruità dei costi del lavoro previsti dal concorrente, l’eventuale abbattimento rispetto ai costi medi delle tabelle ministeriali deve essere oggetto di rigorosa dimostrazione che non può derivare da semplici dichiarazioni unilaterali del concorrente medesimo. Inoltre, il corretto criterio di calcolo del costo orario del personale consiste nel dividere la retribuzione annua derivante dalle tabelle ministeriali per il monte ore annuo <effettivo> e non per quello <teorico>”


Tar Toscana,  sez. I, 28 dicembre 2017, n. 1686 (caso patrocinato da L. Righi)

In tema di appalti pubblici e di verifica dell’anomalia delle offerte, il Tar Toscana, in accoglimento delle tesi sostenute dal Prof. Avv. Luca Righi nel ricorso presentato per una Cooperativa giunta seconda nella gara di appalto per l’affidamento di servizi socio-sanitari da parte di un importante Comune toscano, ha formulato un’importante precisazione “limitativa” rispetto al consolidato principio giurisprudenziale, spesso solo tralaticiamente riportato , secondo il quale il giudizio favorevole espresso dalla Commissione di gara in sede di verifica dell'”anomalia” dell’offerta economica presentata dalle imprese partecipanti alla gara “non richiede puntualità di argomentazioni, essendo sufficiente anche una motivazione per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente (Cons. Stato, sez. V, 27.7.2017, n. 3702; Tar Lazio, Roma, sez. I, 4.11.2009, n. 10828)”. La sentenza in commento ha infatti precisato – seguendo una linea interpretativa che espande l’ambito del controllo esercitabile in questi casi dal Giudice amministrativo e che già in altri casi consimili è stata recentemente con successo sostenuta dai legali dello Studio Righi-Felli – che da tale principio non può derivarsi l’intangibilità “a priori” del predetto “giudizio favorevole”, giacché ciò significherebbe di fatto eliminare “a priori” qualsiasi possibilità di tutela per gli altri concorrenti, quand’anche le giustificazioni presentate dal concorrente fossero generiche ed insufficienti, o sinanco palesemente erronee, e la loro valutazione da parte della stazione appaltante fosse palesemente carente e/o contraddittoria. Al contrario, nel momento in cui le giustificazioni del concorrente costituiscono il contenuto della motivazione del provvedimento di aggiudicazione in punto di congruità dell’offerta che ad esse meramente rinvia, è invece possibile la loro verifica nei limiti del sindacato dell’eccesso di potere. Onde, le stesse – e con loro la valutazione espressa dalla stazione appaltante – è intangibile nei limiti in cui non lascino “zone d’ombra e rilevanti inceretezze in ordine alla coerenza tra i costi indicati … e il risultato della somma delle voci economiche dell’offerta tecnica”, ovvero non lascino “indimostrata l’effettiva sostenibilità dell’offerta stessa, rivelendosi altrimenti inutili ed in contraddizione con la finalità loro propria”. Applicando tale principio, Il Tar Toscana ha nel caso di specie rilevato la fondatezza delle critiche avanzate dal ricorso presentato dallo Studio Legale Righi-Felli rispetto alla mancata considerazione da parte dell’aggiudicataria di una serie di costi, inerenti il personale e derivanti dall’applicazione obbligatoria di istituti della contrattazione collettiva, che, ove calcolati, avrebbero evidenziato l’insostenibilità economica dell’offerta dichiarata vincitrice.  La sentenza ha dunque annullato l’aggiudicazione a favore dell’impresa controinteressata e di fatto imposto all’Amministrazione di aggiudicare la gara alla Cooperativa difesa dal Prof. Avv. Luca Righi. (L.R.)