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Appalti pubblici – Anomalia dell’offerta e costi del lavoro

Tar Marche,  sez. I, 2 gennaio 2018, n. 5 (caso patrocinato da L. Righi)
Appalti pubblici – Anomalia dell’offerta e costi del lavoro
Tar Marche,  sez. I, 2 gennaio 2018, n. 5 (caso patrocinato da L. Righi) 

I

“In sede di procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, qualora sia in discussione la congruità dei costi del lavoro previsti dal concorrente, l’eventuale abbattimento rispetto ai costi medi delle tabelle ministeriali deve essere oggetto di rigorosa dimostrazione che non può derivare da semplici dichiarazioni unilaterali del concorrente medesimo. Inoltre, il corretto criterio di calcolo del costo orario del personale consiste nel dividere la retribuzione annua derivante dalle tabelle ministeriali per il monte ore annuo <effettivo> e non per quello <teorico>”


Tar Marche,  sez. I, 2 gennaio 2018, n. 5 (caso patrocinato da L. Righi)

La sentenza ha definito un contenzioso assai complesso inerente l’aggiudicazione di una gara di appalto per servizi di facility management degli uffici della Regione Marche. Lo stesso Tar era già stato chiamato qualche mese prima ad occuparsi della medesima gara su ricorso presentato dal Consorzio difeso dal Prof. Avv. Luca Righi che, giunto terzo nella graduatoria finale, aveva contestato l'”anomalia” delle offerte presentate dai due concorrenti che l’avevano preceduto, segnalando che il costo del lavoro da essi dichiarato fosse all’evidenza incompatibile con il rispetto dei “minimi” derivanti dalla corretta applicazione della disciplina della contrattazione di settore e che ciò non era stato rilevato dalla stazione appaltante la quale non aveva effettuato alcuna verifica in proposito. A seguito dell’accoglimento di tale primo ricorso, la Regione Marche aveva provveduto a riesaminare le offerte, chiedendo ai concorrenti di giustificare la sostenibilità delle proprie offerte, anche con riferimento ai costi del lavoro utilizzati e, ritenute congrue le relative giustificazioni, aveva confermato l’originaria graduatoria. Il Consorzio cliente dello Studio Righi-Felli ha dunque impugnato nuovamente tale provvedimento, che veniva stavolta impugnato contemporaneamente anche dalla seconda e dalla quarta classificata, ciascuna delle ricorrenti contestando l’ammissibilità e la congruità delle offerte di chi le aveva precedute, con l’obiettivo di conseguire l’aggiudicazione. Il Tar, a fronte delle articolate e complesse “contestazioni incrociate”, riuniti i ricorsi, ha disposto una “verificazione”, incaricando la Direzione Provinciale del Lavoro di esaminare le offerte delle prime quattro classificate, al fine di verificarne la compatibilità con i limiti minimi inderogabili del costo del lavoro. In esito ad un complesso e combattuto contraddittorio, la sentenza ha alfine nuovamente accolto il ricorso del Consorzio difeso dall’Avv. Righi, respingendo quelli “incrociati” proposti dagli altri concorrenti e conseguentemente ordinando nuovamente alla Regione Marche di ripetere il procedimento di verifica di anomalia nei confronti delle offerte delle prime due classificate, stavolta peraltro formulando, anche alla luce degli esiti della “verificazione”, precisi criteri direttivi cui la stazione appaltante dovrà uniformarsi e che verosimilmente condurranno all’aggiudicazione dell’importante gara al Consorzio cliente dello Studio Righi-Felli. Molti sono gli interessanti principi, talora anche innovativi, sanciti dalla decisione in commento. Non essendo possibile qui esaminarli tutti e nel dettaglio, ci si limita a segnalare quelli secondo cui: a) se è vero che, in linea generale, la giurisprudenza ha affermato che non è necessaria da parte della Commissione di gara una motivazione approfondita quando il giudizio di “anomalia” sia favorevole al concorrente, tuttavia tale principio vale solo quando “il concorrente renda giustificazioni dettagliate e sufficientemente supportate dalla relativa documentazione probatoria”, deve essere applicato con cautela particolare negli “appalti di servizi in cui è preponderante la componente lavoro per i quali non esistono parametri oggettivi di verifica dell’anomalia … e in cui nella gran parte dei casi i concorrenti dichiarano utili molto bassi”. in ogni caso, il principio non può impedire ai concorrenti “di censurare nel merito le giustificazioni [degli altri] nella misura in cui queste costituiscano la motivazione per relationem del provvedimento di aggiudicazione”; b) l’abbattimento del costo del lavoro rispetto alle tabelle ministeriali, pur possibile, “deve essere oggetto di rigorosa dimostrazione, il che vuol dire che il concorrente deve dare conto, e non solo mediante semplici dichiarazioni unilaterali .. . delle riduzioni .. quanto alla contribuzione INPS e INAIL” e fi ogni ulteriore sgravio o abbattimento di oneri a carico del datore del lavoro; c) il corretto metodo di calcolo del costo del lavoro “consiste nel dividere la retribuzione annua risultante dalle tabelle ministeriali per il <monte ore annuo effettivo>” (così anche Cons. Stato, sez. IV, n. 2815/2017); d) in sede di giustificazioni dell’anomalia si applica il c.d. principio del “doppio contraddittorio” di cui all’art. 69, comma 3, della direttiva 2014/247UE che consente al concorrente “in sede di <seconde giustificazioni> di … rimodulare alcuni elementi interni dell’offerta (ed in particolar ela percentuale di utile e di spese generali) laddove la stazione appaltante no nritenga sufficienti le <prime giustificazioni>”, ma non consente di “introdurre elementi giustificativi che possano incidere sul merito dell’offerta”.  (L.R.)