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Ambiente – Centrale geotermica – Valutazione di impatto ambientale

T.A.R. Toscana, sez. II, 27 giugno - 10 luglio 2017, n. 914 (caso patrocinato da L. Righi)
Ambiente – Centrale geotermica – Valutazione di impatto ambientale
T.A.R. Toscana, sez. II, 27 giugno - 10 luglio 2017, n. 914 (caso patrocinato da L. Righi) 

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“Nel caso di rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale per l’esercizio di una centrale geotermica, non è necessario sottoporre l’impianto ad una nuova Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ove detta valutazione sia già stata svolta in sede di rilascio dell’autorizzazione originaria”


T.A.R. Toscana, sez. II, 27 giugno – 10 luglio 2017, n. 914 (caso patrocinato da L. Righi)

La sentenza ha deciso un delicato ed assai complesso contenzioso avente ad oggetto il ricorso proposto da un’associazione ambientalista locale contro le Amministrazioni pubbliche (una delle quali era difesa dall’Avv. L. Righi dello Studio Legale RFA) competenti al rilascio della’”autorizzazione unica” all’esercizio di una centrale Enel di produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento della geotermia presente nel territorio della provincia di Grosseto. Il T.A.R. ha respinto il ricorso dichiarando infondati tutti i pur numerosi motivi, molti dei quali tendevano, a sostenere la pericolosità per l’ambiente e la salute dei territori limitrofi dell’attività della centrale geotermica. Al di là degli aspetti “in fatto” e di quelli più strettamente legati all’articolato procedimento necessario per consentire l’operatività di questo tipo di impianti, è semmai di interesse più generale l’argomentazione con la quale la sentenza ha rigettato il motivo di impugnazione con cui l’associazione ricorrente aveva sostenuto che anche in sede di “rinnovo” dell’autorizzazione unica dell’impianto avrebbe dovuto svolgersi una Valutazione di Impatto Ambientale (c.d. V.I.A.). I giudici amministrativi, i anche in ciò accogliendo le tesi sostenute dai difensori delle parti pubbliche, hanno affermato infatti che la V.I.A. – istituto di origine comunitaria ed oggi disciplinata nell’ordinamento italiano dal T.U. dell’Ambiente del 2006 – la L. deve essere svolta in sede di “prima autorizzazione” dell’impianto, ma non deve essere nuovamente espletata in sede di “rinnovo”. Poiché, dunque, nel caso specifico la centrale era già stata oggetto del procedimento di V.I.A. previsto dal D.P.R. n. 395/1991 che <prevedeva, per la ricerca delle risorse geotermiche, una procedura ante litteram analoga a quella che sarebbe stata la valutazione di impatto ambientale>, il “rinnovo” dell’autorizzazione non era sottoposto a tale condizione. (L.R.)