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Infortunio sul lavoro – Responsabilità penale del datore di lavoro – Condizioni

Tribunale di Firenze, sez. I penale, 12.12.2016-13.3.2017, n. 7705 (caso patrocinato da L. Righi)
Infortunio sul lavoro – Responsabilità penale del datore di lavoro – Condizioni
Tribunale di Firenze, sez. I penale, 12.12.2016-13.3.2017, n. 7705 (caso patrocinato da L. Righi) 

I

“Il datore di lavoro deve essere assolto dal reato di lesioni colpose a danno del lavoratore che abbia subito un infortunio durante lo svolgimento delle proprie mansioni quando, pur sussistendo omissioni nella predisposizione delle misure antinfortunistiche: a) non sia stata raggiunta la prova che l’infortunio non si sarebbe comunque verificato ove tali misure fossero state apprestate; b) non si possa escludere, alla luce dell’istruttoria espletata nel dibattimento penale, che  l’infortunio si sia verificato per un comportamento abnorme e/o assolutamente eccezionale del lavoratore”


Tribunale di Firenze, sez. I penale, 12.12.2016-13.3.2017, n. 7705 (caso patrocinato da L. Righi)

Il  Tribunale penale di Firenze nella sentenza in questione, assolvendo gli imputati difesi dall’Avv. L. Righi dello Studio Legale RFA,  ha fatto applicazione, come richiesto dal difensore, di alcuni principi-cardine della giurisprudenza in materia di responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso al dipendente nello svolgimento delle proprie mansioni. Il caso riguardava in particolare le lesioni subite ad un occhio da un dipendente di un’impresa di pulizie causate – a detta del dipendente – da vapori acidi che si erano sprigionati durante le attività di pulizia di un forno di un supermercato condotte con l’utilizzo del prodotto chimico utilizzato allo scopo.  La motivazione della pronuncia assolutoria chiarisce infatti che, anche quando siano state accertate omissioni o insufficienze nel pieno rispetto della normativa antinfortunistica (nel caso, in particolare, si era ritenuta insufficiente la valutazione dei rischi inerente la specifica attività e l’utilizzo del prodotto “incriminato” contenuta nell’apposito Documento che deve essere redatto dal datore di lavoro ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza del lavoro), la responsabilità del datore di lavoro va accertata secondo la regola del c.d. “giudizio controfattuale”. In altri termini, si deve verificare se, con l'”aggiunta” delle azioni doverose e risultate invece omesse (nel caso: con una più completa e corretta analisi e valutazione del rischio nel suddetto Documento e l’eventuale conseguente adozione delle ulteriori misure di sicurezza conseguenti), l’infortunio si sarebbe comunque realizzato o meno, anche tenendo conto del comportamento concreto tenuto dal lavoratore. Nell’ipotesi di cui a processo, il Tribunale ha ritenuto che tale prova non fosse stata raggiunta, anche tenendo conto del fatto che, per quanto emerso dall’istruttoria dibattimentale, l’impresa aveva comunque fornito istruzioni e formazione sufficiente ai dipendenti che svolgevano l’attività di pulitura dei forni, dotandoli altresì dei “presidi” (occhiali di protezione, mascherine…) il cui uso sarebbe stato idoneo ad impedire l’infortunio. Essendo anzi risultato che il dipendente aveva fornito una ricostruzione incompleta e non pienamente credibile delle modalità dell’infortunio ed altresì verosimilmente omesso  in quell’occasione di usare gli occhiali di protezione, la circostanza non consentiva di escludere che l’infortunio fosse stato comunque in ultima analisi causato da un comportamento “abnorme” del lavoratore stesso; circostanza che escluderebbe comunque la responsabilità penale del datore di lavoro. (L.R.)