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Appalti pubblici – Prezzo – Contrasto tra contratto e offerta

Tribunale di Napoli, sez. X, 20 luglio 2017, n. 8372 (caso patrocinato da L. Righi)
Appalti pubblici – Prezzo – Contrasto tra contratto e offerta
Tribunale di Napoli, sez. X, 20 luglio 2017, n. 8372 (caso patrocinato da L. Righi) 

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“Nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra il corrispettivo indicato nel contratto di appalto e quello indicato dall’appaltatrice nel progetto-offerta presentato in gara, prevale quest’ultimo ove comunque il contratto contenga un rinvio al suddetto progetto-offerta, come propria parte integrante”


Tribunale di Napoli, sez. X, 20 luglio 2017, n. 8372 (caso patrocinato da L. Righi)

La sentenza ha deciso un caso assai particolare, risoltosi a favore dell’impresa appaltatrice difesa dall’Avv. L. Righi. Trattasi di un contenzioso avviato contro il Ministero BCA per il quale l’impresa cliente dello Studio Legale RFA aveva svolto servizi attinenti alla promozione e valorizzazione del complesso monumentale della Reggia di Caserta a seguito dell’aggiudicazione della relativa gara di appalto. Il contenzioso era sorto in relazione alla diversa interpretazione che le parti avevano dato in merito alla determinazione del corrispettivo da pagare all’appaltatrice quale indicato nel contratto. Mentre il Ministero sosteneva che l’importo era da intendere già “comprensivo di IVA”, il contrario era ritenuto dall’appaltatrice che ha quindi agito per ottenere la differenza. La questione originava dal contrasto tra quanto indicato nel contratto stipulato (che faceva riferimento all’importo del corrispettivo senza specificare se esso fosse da intendersi come relativo all’imponibile o – come affermato dal Ministero, in assenza di tale specificazione – omnicomprensivo dell’IVA) e quanto indicato dall’impresa in sede di offerta (che aveva invece specificato come l’importo offerto fosse “oltre IVA”). Il Tribunale di Napoli ha alfine risolto la questione a favore di quest’ultima tesi, valorizzando l’argomentazione avanzata dall’Avv. L. Righi, secondo cui era comunque decisivo il fatto che ogni incertezza dovesse essere superata in ragione del fatto che il contratto di appalto faceva comunque rinvio generale come sua “parte integrante” del progetto-offerta presentato in gara dall’appaltatrice. Con ciò dovendosiquindi  ritenere che anche ai fini dell’individuazione del “prezzo” l’indicazione ivi contenuta,  quanto alla ricomprensione o meno dell’IVA, fosse prevalente. (L.R.)