+39 055.491949

Proprietà e diritti reali – Strade vicinali

Tribunale di Firenze, sez. seconda civile, 15.12.2015, n. 4432 (caso patrocinato da L. Righi)
Proprietà e diritti reali – Strade vicinali
Tribunale di Firenze, sez. seconda civile, 15.12.2015, n. 4432 (caso patrocinato da L. Righi) 

I

Il proprietario frontista di una strada vicinale pubblica e titolare del diritto d’uso sulla stessa ha diritto ad impedire modifiche unilaterali del tracciato e ad agire per rimuovere gli ostacoli realizzati dal proprietario dei terreni attraversati dal percorso, anche quando la strada sia attualmente priva dei caratteri di carrabilità”

Tribunale di Firenze, sez. seconda civile, 15.12.2015, n. 4432 (caso patrocinato da L. Righi)


Sono assai frequenti nelle zone di campagna le controversie riguardanti i diritti d’uso dei tracciati delle strade vicinali, soprattutto laddove gli stessi, come spesso avviene, si siano nel tempo deteriorati per la mancata manutenzione degli stessi da parte dei frontisti e/o nel caso delle vicinali “pubbliche” delle stesse amministrazioni comunali che dovrebbero provvedervi. Il progressivo abbandono delle attività agricole, d’altronde, e la tendenza a trasformare le coloniche ad un uso prevalentemente o esclusivamente residenziale, insieme allo sviluppo di viabilità alternative rispetto a quelle utilizzate in tempi meno recenti, comporta spesso il tentativo dei proprietari dei terreni attraversati dagli antichi tracciati delle vie vicinali di “chiudere” le stesse in modo da non subire il “disturbo” connesso al loro utilizzo da parte degli altri frontisti o, nel caso delle vicinali di uso pubblico, da qualunque altro soggetto estraneo. Da tali situazioni nascono complicati contenziosi, resi talora ancor più complessi dalla necessità di accertare la natura dell’uso risalente, la titolarità dei relativi diritti e e la permanenza delle condizioni che ne legittimano l’esercizio, con ciò conferendo ai relativi titolari la possibilità di opporsi alle modifiche del tracciato stradale e/o alla sua interruzione operata dal proprietario dei fondi che esso attraversa.

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Firenze ha accolto la domanda di un proprietario frontista di una strada vicinale pubblica, difeso dallo Studio legale RFA, nei confronti di altro proprietario anch’egli frontista della medesima vicinale, il quale aveva realizzato in corrispondenza del relativo tracciato un cancello atto ad interromperne il percorso, nonché, poco più avanti, uno scannafosso a servizio del proprio immobile, realizzato nel corso dei lavori di ristrutturazione del medesimo. Il Tribunale ha, per un verso, affermato in linea generale che il proprietario frontista di una strada vicinale ad uso pubblico vanta sulla stessa un diritto d’uso “speciale… ricavando da tale posizione un’utilità diversa e maggiore rispetto a quella accordata alla collettività”, connesso al fatto che non si limita a transitarvi, ma la può utilizzare (sia pur anche in modo non esclusivo) “quale tramite per l’accesso alla sua proprietà”, per l’altro, che tale diritto si sostanzia nella pretesa “a non subire unilaterali modifiche della consistenza del tracciato”. A tale ultimo proposito, è interessante il fatto che la sentenza abbia ritenuto che tale pretesa debba essere tutelata anche nei casi in cui il tracciato non sia propriamente stato “interrotto”, ma sia stato comunque alterato attraverso la realizzazione di opere (nel caso di specie la realizzazione in corrispondenza del tracciato di uno “scannafosso”he, secondo la controparte non impediva il transito e si risolveva nella sostituzione del terreno originario con un “marciapiede in cemento”) che rendano comunque più gravosa la funzione di transito, o con il “sorgere di oneri manutentivi diversi o maggiori di quelli che deriverebbero dalla conservazione dell’originario tracciato” , o comunque con il rendere meno agevole e sicuro il passaggio con mezzi particolari (ad esempio, mezzi agricoli particolarmente pesanti che, nel caso di specie, avrebbero potuto danneggiare lo “scannafosso” scatolare realizzato in corrispondenza e al di sotto del percorso stradale originario). Di particolare rilievo (visto che proprio questa è spesso la “giustificazione” addotta da chi ha interesse a “eliminare” il tracciato stradale che attraversa la sua proprietà) è poi il fatto che il Tribunale abbia affermato, aderendo alle tesi difensive sostenute con successo dal Prof. Avv. L. Righi per il proprio cliente, che non può incidere su tali conclusioni neppure il fatto che (come nel caso di specie) il percorso della vicinale fosse diventato nel tempo, per una prolungata mancata manutenzione della stessa, di “difficile o limitata carrabilità”, specialmente in particolari situazioni atmosferiche, a causa della crescita di piante e del grave deterioramento del fondo stradale e si presentasse comunque “in stato di incuria e di abbandono” . E ciò sia perché le suddette conclusioni valgono “anche se riferite al mero transito pedonale”; sia perchè, “la mancata utilizzazione di una strada pubblica da parte della generalità degli utenti, protrattasi anche per un lungo lasso di tempo, non depone di per sé per la cessata destinazione all’uso pubblico (Cass. Civ., n. 915/2003)”; sia infine perché “il ripristino della piena carrabilità è sempre possibile attraverso attività di manutenzione che riportino il tracciato alle sue originarie dimensioni e caratteristiche di percorribilità”, ciò che sarebbe impedito invece dalla realizzazione illegittima di opere inamovibili su di esso da parte dei proprietari delle aree attraversate. (L.R.)