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Reati contro la P.A. – Abuso d’ufficio

Corte di Appello di Firenze, sez. II penale, 3 agosto 2015, n. 2150 (caso patrocinato da L. Righi)
Reati contro la P.A. – Abuso d’ufficio
Corte di Appello di Firenze, sez. II penale, 3 agosto 2015, n. 2150 (caso patrocinato da L. Righi) 

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“Non sussiste il reato di abuso d’ufficio nel caso in cui il funzionario incaricato dell’istruttoria finalizzata allo svolgimento di una selezione per l’affidamento di un incarico professionale inserisca tra i professionisti da invitare alcuni nominativi fornitogli da uno degli altri possibili partecipanti”


Corte di Appello di Firenze, Sez. Seconda penale, 4 giugno – 3 agosto 2015, n. 2150 (caso patrocinato da L. Righi)

Il funzionario di un ente pubblico, incaricato di svolgere attività istruttorie finalizzate allo svolgimento di una procedura negoziata ex art. 91 del Codice degli Appalti per l’affidamento di un incarico professionale (nel caso di “coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione” di un appalto pubblico di lavori) non può essere condannato per abuso d’ufficio  per il semplice fatto di aver inserito tra i professionisti da invitare alla selezione alcuni nominativi fornitigli da uno degli altri concorrenti, in difetto di altri elementi atti a dimostrare una specifica volontà di favorire in tal modo il concorrente che li ha suggeriti. Così si è espressa la Corte di Appello di Firenze nel caso deciso con la sentenza in epigrafe, la quale, assolvendo l’imputato che, dopo essere stato difeso senza successo in primo grado da altro difensore, si era rivolto allo Studio Legale RFA per tentare di ribaltare la condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Firenze. Accogliendo i motivi di appello redatti e sostenuti in udienza dal Prof. Avv. Luca Righi, la sentenza di secondo grado ha in effetti ribaltato l’esito negativo del primo processo, concordando con la tesi difensiva secondo cui, nel caso di specie, non sussistevano elementi atti a comprovare la sussistenza del “dolo specifico” richiesto per la configurazione del reato di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p., ovvero – come era stato ipotizzato dall’accusa e ritenuto dal Tribunale – di una precisa volontà del funzionario di favorire nell’ambito della selezione un determinato concorrente, inserendo tra i 5 professionisti da invitare (nella procedura negoziata è richiesto che gli invitati siano almeno nel numero indicato) 3 nominativi suggeriti da quest’ultimo. La Corte d’Appello ha infatti rilevato che, a fronte delle giustificazioni addotte dal funzionario per tale comportamento (la mancanza di un albo dell’ente tra cui individuare tali nominativi, l’urgenza di procedere all’affidamento nonché il fatto che fosse la prima volta che l’ente si trovava ad affidare un incarico del genere e non si conoscessero quindi soggetti idonei allo svolgimento dei peculiari compiti da affidare), non fosse stato dimostrato che il funzionario fosse consapevole che i soggetti proposti, sia pure su indicazione di uno degli altri invitati, non avessero i requisiti richiesti per partecipare alla gara, o quanto meno fossero effettivamente privi di un interesse in tal  senso, come gli stessi avevano solo “ex post” dichiarato. La circostanza poi che il funzionario avesse inserito tra i 5 nominativi anche un ulteriore professionista (sicuramente in possesso dei requisiti di partecipazione) non indicatogli dal coimputato è stato considerato determinante al fine di “dubitare fortemente” che l’imputato avesse “preordinato, unitamente a quest’ultimo, una procedura fìdi gara soltanto apparente”. (L.R.)