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Pubblico Impiego part-time – Revoca

Corte di Appello di Firenze, sez. lavoro, 22.9.2015, n. 539 (caso patrocinato da L. Righi)
Pubblico Impiego part-time – Revoca
Corte di Appello di Firenze, sez. lavoro, 22.9.2015, n. 539 (caso patrocinato da L. Righi) 

I

“Il part time può essere revocato anche senza il consenso del dipendente”


Corte di Appello di Firenze, Sez. Lavoro, 22.9.2015, n. 539 (caso patrocinato da L. Righi)

È legittima la decisione dell’Amministrazione (nel caso un Comune) di “revocare” i “part-time” concessi nella vigenza della disciplina di cui alla L. n. 662/1996, anche senza il consenso del dipendente interessato. Il principio è stato affermato dalla Sez. Lavoro della Corte d’Appello di Firenze in un contenzioso promosso da una dipendente comunale che si era vista “revocato” il regime di “part time” al 50% previsto dal proprio contratto di lavoro (e con ciò la possibilità di svolgere attività libero-professionale), che le era stato concesso nel 2005 nella vigenza della L. n. 662/1996. La Corte d’Appello ha ritenuto che il potere concesso alle Amministrazione dall’art. 16 della L. n. 183/2010 (c.d. “legge Brunetta) di “rivalutare” i “part-time” concessi ai sensi della precedente normativa “nel rispetto di correttezza e buona fede”, non implichi, con quest’ultimo riferimento – e pur nella consapevolezza della natura “contrattuale” anche del rapporto di lavoro pubblico – la necessità del consenso del dipendente per operare la ri-trasformazione a “tempo pieno” o a una diversa articolazione oraria del “part-time”. La sentenza ha altresì escluso che la valutazione operata dal Dirigente della struttura cui la dipendente era addetta circa la permanente compatibilità del regime da essa goduto con le esigenze organizzative dell’ufficio potesse essere rilevante al fine di giustificare la conservazione del medesimo, osservando che il rispetto della “correttezza e buona fede” da parte dell’ente non richiede neppure una valutazione “caso per caso”, ove l’ente abbia (come nel caso) proceduto all’attuazione della “legge Brunetta” attraverso l’adozione di un regolamento generale destinato a tutti i dipendenti nel quale, da un lato, assegnava congrue scadenze per i “part-time” già stipulati, dall’altro, definiva le condizioni per concederne di nuovi. (L.R.)