+39 055.491949

Cooperative – Liquidazione Coatta Amministrativa – Stato passivo e riconoscimento del privilegio ai crediti della procedura

Tribunale di Grosseto, sez. fall., decreto n. 697/2016 del 21.1.2016 (caso patrocinato da S. Checchi)

N

“Nella liquidazione coatta amministrativa delle cooperative, non può essere accolta l’opposizione allo stato passivo del professionista che richieda per la prima volta in sede di opposizione il riconoscimento del privilegio qualora, nonostante l’espressa richiesta del Commissario Liquidatore ai creditori della procedura di indicare eventuali cause di prelazione pena l’ammissione in chirografo, lo stesso si sia limitato a trasmettere il progetto di notula, omettendo qualsiasi riferimento anche generico alla sussistenza di cause di prelazione”


Tribunale di Grosseto, decreto n. 697/2016 del 21.1.2016 (caso patrocinato da S. Checchi)

La procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa (L.C.A.) costituisce per le cooperative la procedura concorsuale equivalente al fallimento per le imprese ordinarie. La stessa ha, diversamente dal fallimento, natura “amministrativa”, essendo disposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da questo affidata per la gestione ad un Commissario Liquidatore appositamente nominato. Per quanto, tenendo conto della sua peculiare natura, gli artt. 207 e 208 L.F. disciplinino la formazione dello stato passivo nella L.C.A. con modalità difformi rispetto a quelle del fallimento e l’opposizione allo stato passivo dia luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, il cui oggetto non è costituito dalla verifica delle ragioni del mancato accoglimento della domanda di inserimento nello stato passivo, una volta che gli organi della procedura (il Liquidatore) abbiano richiesto formalmente ai creditori di indicare eventuali cause di prelazione, pena l’ammissione in chirografo al passivo del fallimento, la scelta del creditore di quantificare il proprio diritto senza nulla dedurre in punto di sussistenza di legittime ragioni di prelazione impedisce poi allo stesso, secondo i principi generali, di impugnare sotto tale profilo lo stato passivo, formato in conformità delle sue indicazioni. Il principio, di rilevante portata pratica per questo tipo di procedure, è stato affermato dal Tribunale di Grosseto in relazione all’opposizione allo stato passivo di una L.C.A. di una cooperativa edilizia proposto da un professionista che, avendo svolto attività a favore di quest’ultima nel periodo precedente all’apertura della procedura concorsuale, aveva presentato istanza per l’ammissione del proprio credito al passivo, senza tuttavia richiedere l’applicazione del privilegio previsto per i crediti professionali dall’art. 2751 c.c., onde il suo credito era stato inserito nello stato passivo in via chirografaria. Il Tribunale, per quanto abbia riconosciuto come, in linea di principio, diversamente da quanto avviene nel fallimento, nella L.C.A. il passivo debba essere accertato “ex officio” dal Liquidatore, ha tuttavia rilevato come, nel caso di specie, il Liquidatore stesso, dopo aver individuato sulla base delle risultanze contabili i presunti creditori della Cooperativa, avesse inviato una dettagliata comunicazione agli stessi, specificamente richiedendo che essi indicassero puntualmente e documentassero gli eventuali titoli di privilegio dei propri crediti, avvertendo espressamente che, in difetto, la natura privilegiata non avrebbe potuto essere riconosciuta. Ciò nonostante, nella propria istanza di ammissione al passivo il professionista si era limitato ad indicare il proprio credito senza richiedere, né documentare, l’eventuale carattere privilegiato dello stesso. Il Tribunale, accogliendo le tesi difesnsive sostenute dall’Avv. S. Checchi dello Studio Legale RFA per la procedura, ha quindi riconosciuto che, in tal caso, la decisione del Liquidatore di considerare il credito “in chirografo” era da considerarsi corretta. (S.C.)