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Strade agrarie: la comunione “ex collatione privatorum agrorum” nasce solo se i fondi sono di proprietari distinti

Tribunale di Firenze, sez. II civile, 26 aprile 2020, n. 992

Non esiste una comunione su una strada agraria “ex collatione privatorum agrorum” se la strada fu creata quando il proprietario dei fondi che attraversa o collega tra loro era unico.

Sulla base di questo principio, la sentenza in oggetto del Tribunale di Firenze ha risolto a favore del cliente dello studio RFA, un complesso contenzioso tra proprietari di due poderi agricoli in merito alla proprietà ed ai diritti di passo su una strada interpoderale. La strada in questione, secondo quanto sostenuto dall’attore e controparte del cliente dello Studio RFA , collegava “ab immemorabili” i due poderi, posti consecutivamente uno dopo l’altro. Conseguentemente, la stessa doveva considerarsi oggetto di comunione tra i due fondi, formatasi “ex collatione privatorum agrorum“. Il Tribunale ha dapprima ricordato che “le strade agrarie che si caratterizzano per essere state formate ex collatione agrorum privatorum, presuppongono che vi sia stato il conferimento delle porzioni di terreno fronteggiantesi a sede stradale che siano state destinate all’uso comune ed esclusivo dei proprietari dei fondi limitrofi”. In tal modo che “la strada privata agraria, che risulta dall’unione di porzioni distaccate dai fondi confinanti, non resta nella proprietà individuale di ciascuno dei proprietari confinanti e conferenti ma diviene un bene di proprietà comune dei proprietari conferenti in virtù di un mero fatto giuridico e senza necessità di una qualsiasi manifestazione di volontà negoziale”. Ciò avviene quindi per effetto della “volontà coincidente, anche se non concorde, di tutti i proprietari interessati, manifestata attraverso il fatto materiale del conferimento in relazione all’effettiva esigenza dei fondi”. E’ evidente che si può ipotizzare la formazione di una tale “comunione” solo se ed al momento in cui più proprietari distinti, operino ciascuno un “conferimento” di parti di suolo di loro proprietà (le porzioni o strisce di terreno necessarie alla formazione del sedime stradale), al fine di creare una strada utile a sopperire ai bisogni dei propri fondi, a loro volta distinti e separati proprio perché appartenenti a diversi titolari. Non avrebbe infatti senso, parlare di una comunione su una strada che fosse stata creata da un unico proprietario, esclusivamente all’interno della sua proprietà e senza coinvolgere altri. 

Essendosi accertato che nel caso di specie, al momento della realizzazione della strada i due poderi interessati, pur oggi frazionati ed appartenenti ai distinti proprietari in causa, facevano parte di un’unica proprietà, il Tribunale ha dunque concluso, in accoglimento delle difese sostenute dal Prof. Avv. L. Righi, per il rigetto delle pretese della controparte. (L.R.)