+39 055.491949

Il certificato per “colloquio medico” del figlio minore o inabile legittima l’assenza “per malattia” del dipendente pubblico che lo abbia accompagnato

Corte di Conti, sez. giur.le per la Regione Toscana, 4 giugno 2020, n. 126 (caso patrocinato da L. Righi)

R

Rientra nell’assenza giustificata “per malattia” quella del dipendente pubblico che non si sia presentato in servizio per recarsi ad un “colloquio medico”.

La Corte dei Conti, sez. giur.le per la Toscana, ha su tale presupposto assolto una dipendente comunale, cliente dello Studio RFA, dall’accusa di “danno erariale” per avanzata nei suoi confronti dalla Procura regionale contabile per una serie di assenze dal servizio che la stessa aveva giustificato producendo certificati di sanitari che avevano attestato che la stessa si era presentata al loro studio per un “colloquio medico”. Nel corso degli accertamenti svolti in proposito, la Procura contabile aveva rilevato che in diversi casi la dipendente non era direttamente interessata alla prestazione medica, ma aveva accompagnato dallo specialista la figlia minore e il figlio totalmente inabile per visite psichiatriche. La sentenza, accogliendo la difesa sostenuta dal Prof. Avv. L. Righi, ha ritenuto che, considerata la natura delle prestazioni e dei soggetti ad esse interessati(come detto, si trattava della figlia minore e del figlio inabile, affetto da un grave handicap psichico), la funzione della madre non potesse considerarsi come quella di una semplice “accompagnatrice”. Al contrario, essendo nel caso “ovvia la necessità del genitore di conferire con il terapeuta sulle varie problematiche e per ricevere consigli e supporto”, la madre non poteva “considerarsi totalmente estranea al rapporto terapeutico, anzi la sua presenza era necessaria proprio ai fini della cura”. La pronuncia ha altresì rigettato la tesi della Procura contabile che non potessero considerarsi per definizione “assenze per malattia” quelle dovute alla necessità del dipendente di recarsi a visita dal proprio medico curante, quando quest’ultimo non avesse anche attestato la necessità di “riposo e cure”. (L.R.)