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Incentivi per il fotovoltaico: la definizione di “piccolo impianto” per gli enti pubblici

Tar Lazio, Roma, sez. III ter, 18.9.2020, n. 6611 (caso patrocinato da L. Righi)

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Ai fini della concessione degli incentivi per il fotovoltaico, gli impianti realizzati dagli enti pubblici sono considerati “piccoli impianti” qualunque potenza abbiano non solo se sono realizzati su “edifici”, ma anche su “aree” di proprietà pubblica, in tal senso non intendendosi necessariamente e solo “aree scoperte”.

La questione esaminata dal Tar Lazio nella sentenza che ha visto vittorioso un Consorzio di Bonifica difeso con successo dal Prof. Avv. Luca Righi è piuttosto particolare, ma interessante per le PP.AA. che siano interessate ad installare (o a far installare) su beni di loro proprietà impianti fotovoltaici ed ottenere per essi dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) l’applicazione delle connesse tariffe incentivanti.

La pronuncia, infatti, precisa e limita i contorni di precedenti pronunce del Tar Lazio che, secondo la difesa del GSE, avrebbero sancito il principio secondo cui gli impianti installati da enti pubblici avrebbero potuto essere comunque considerati “piccoli impianti” destinatari dei suddetti incentivi soltanto  se installati su “edifici” di proprietà dell’ente, ma non su manufatti non definibili propriamente come tali.

Nel caso di specie, il GSE aveva rigettato la domanda di incentivi del Consorzio pubblico cliente dello Studio RFA perché l’impianto era stato installato su una tettoia (di cui si era negata la natura di “edificio”) situata in un’area di proprietà del Consorzio stesso.

Il Tar Lazio ha invece accolto il ricorso ricordando che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. u, d.m. 5 maggio 2011, sono definiti “piccoli impianti” gli impianti fotovoltaici “di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001“.

Non ha quindi rilievo la questione se una tettoia sia o meno un manufatto che rientri o meno nel concetto edilizio-urbanistico di edificio, come osservato dal Gestore nel proprio provvedimento di diniego, visto che la norma prevede espressamente la possibilità che l’impianto sia realizzato, oltre che su edifici, anche su “aree” di proprietà pubblica.

Né può ritenersi che la locuzione di “impianti realizzati (..) su aree delle amministrazioni pubbliche” debba essere circoscritta ai soli “impianti a terra” per tali intendendosi “l’impianto per il quale i moduli non sono fisicamente installati su edificio e che non rientra nella definizione di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline” . Diversamente da quanto secondo il GSE sarebbe stato affermato in precedenti pronunce dello stesso Tar (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. III ter, n. 12614/2018; n. 6197/2017). Infatti, i due concetti non sono affatto coincidenti.

Di modo che ove il legislatore avesse voluto restringere il campo di applicazione della norma di cui all’art. 3, comma 1, lett. u, d.m. cit., avrebbe espressamente circoscritto l’ambito applicativo della norma agli impianti realizzati su edifici e agli impianti realizzati a terra, senza alcun riferimento generico alle “aree” di proprietà pubblica comunque intese.

Una tale interpretazione restrittiva sarebbe del resto contrastante con le finalità della norma. La “ratio” della stessa “deve essere ragionevolmente individuata … nell’esigenza di favorire l’efficientamento energetico e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle pubbliche amministrazioni in coerenza con gli obiettivi di “efficienza degli usi finali dell’energia nel settore pubblico” indicati dall’art. 5 della direttiva 2006/32/CE” (così, Tar Lazio, III ter, 24 maggio 2017, n. 6197). (L.R.)