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Appalti pubblici: se l’offerta è contraddittoria, il concorrente è escluso

Tar Lombardia, Milano, sez. I, 24 novembre 2020, n. 2290 (caso patrocinato da L. Righi)
Appalti pubblici: se l’offerta è contraddittoria, il concorrente è escluso
Tar Lombardia, Milano, sez. I, 24 novembre 2020, n. 2290 (caso patrocinato da L. Righi) 

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Nelle gare pubbliche, le offerte devono infatti essere improntate alla massima linearità e chiarezza, onde prefigurare alla Pubblica Amministrazione un quadro certo dei rispettivi doveri ed obblighi contrattuali in corrispondenza agli atti di gara, talché qualsivoglia elemento che introduca nel sinallagma negoziale profili diversi, vale a conferirne una natura indeterminata o condizionata, che ne deve comportare l’esclusione, a prescindere dalla presenza o meno nella legge di gara di un’espressa comminatoria“.

In base a tale principio, invero pacifico in giurisprudenza, la I sezione del Tar di Milano ha accolto le tesi sostenute dal Prof. Avv. Luca Righi per una delle maggiori imprese del settore dei servizi di riscossione delle entrate degli enti pubblici, controinteressata in quanto aggiudicataria della gara nel ricorso proposto da altro concorrente che era stato escluso dalla selezione per l’affidamento delle attività di riscossione dei pedaggi autostradali non pagati.

In particolare, secondo il Disciplinare, i concorrenti avrebbero dovuto indicare, ai fini dell’aggiudicazione, la percentuale di aggio richiesta sull’importo a base d’asta, dichiarando altresì che tale somma era comprensiva degli oneri della sicurezza cd. propri o aziendali, e dei costi complessivi per la manodopera.  A fronte di ciò, tuttavia, l’impresa esclusa aveva offerto una percentuale di aggio cui corrispondeva un importo largamente inferiore a quello dalla stessa indicato come necessario per i costi della manodopera. E ciò pur dichiarando, come previsto dalla lex specialis, “che le commissioni ed i prezzi offerti sono stati determinati avendo tenuto conto delle spese relative al costo del personale”.

L’incompatibilità tra i due dati ha reso l’offerta oggettivamente incerta e contraddittoria, determinandone l’esclusione che il Tar ha confermato. L’aver indicato nell’offerta costi della manodopera superiori alla commissione richiesta, ha infatti introdotto un elemento di incertezza, che non poteva che dare luogo alla sua esclusione.

Tale incertezza non avrebbe potuto essere superata dal fatto che, oltre all’aggio, l’appaltatore avrebbe ottenuto anche rimborsi spese calcolati per ogni pratica lavorata a carico degli utenti destinatari del recupero dei pedaggi non pagati, che, secondo la ricorrente, avrebbero potuto/dovuto coprire anche i costi della manodopera da essa indicati.

Il Tar ha infatti sottolineato come la stessa concorrente aveva dichiarato nell’offerta, diversamente da quanto sostenuto in giudizio, che i costi del personale sarebbero stati coperti dall’aggio ed in esso “inclusi”. (L.R.)