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Proprietà e servitù: le risultanze catastali sono solo “prove sussidiarie” e la servitù di passo non include il parcheggio

Tribunale di Firenze, sez. II civile, sent. 18 febbraio 2020, n. 479 (caso patrocinato da L. Righi)

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Al fine di stabilire la proprietà, le risultanze catastali hanno un valore puramente “indiziario” e non fanno di per sé prova. Inoltre, la servitù di passo su un’area non include il diritto di parcheggiarvi i veicoli. Il Tribunale di Firenze ha affermato questi due interessanti principi – di particolare rilevanza pratica in molti casi di controversie tra privati inerenti il regime dei diritti reali su determinati beni – nella sentenza in commento, che ha visto vittoriosa la società assistita dello Studio RFA.

Quest’ultima, proprietaria di un importante complesso immobiliare, composto da una villa storica, con relativo parco monumentale e vasto compendio di terreni, aveva deciso di agire in giudizio nei confronti dei proprietari di un immobile contermine, utilizzato anche per un’attività di B&B. Costoro, ritenendosi “comproprietari” di una particella di terreno facente parte del compendio della villa di proprietà della società cliente dello Studio RFA, erano da anni usi a parcheggiarvi i veicoli propri e dei propri clienti. Ciò aveva dato luogo da anni a contestazioni reciproche, anche a causa di una qualche ambiguità dovuta ad una carente redazione dei rispettivi atti notarili di acquisto delle parti, le quali avevano entrambe acquistato da un unico soggetto i rispettivi compendi a pochi giorni l’una dall’altra.

La pretesa della controparte di essere “comproprietaria” della particella in contestazione,  si basava essenzialmente sul fatto che la detta particella, nei frazionamenti effettuati per le vendite, risultava al catasto come “parte a comune” tra le proprietà. La società difesa dallo Studio RFA aveva invece sempre sostenuto di esserne esclusiva proprietaria in base alle risultanze del proprio atto di acquisto. Queste semmai riconoscevano alla controparte un mero “diritto di passo”. Ma un tale diritto non avrebbe comunque potuto comportare il diritto per la controparte di parcheggiarvi veicoli.

Il Tribunale ha accolto le tesi sostenute dallo Studio RFA per la società sua cliente. Ha innanzitutto riconosciuto la proprietà esclusiva a suo favore della particella contestata. E ciò sul presupposto che le risultanze catastali hanno un valore probatorio solo “sussidiario, potendo essere prese in considerazione (ai fini della prova del regime proprietario di un immobile) soltanto quando non vi siano clausole contrattuali che dimostrano una volontà negoziale con esse contrastante, ovvero, in alternativa, laddove richiamate dalle parti nel contratto”

Anche quanto al secondo profilo oggetto della controversia, la sentenza, esclusa la “comproprietà” della particella e prendendo atto che, come sostenuto dalla società attrice, su di essa gli atti notarili di acquisto andavano interpretati nel senso che su di essa vi era semmai una “servitù di passo” a favore dei vicini, ha ritenuto che quest’ultima non potesse comportare implicitamente il diritto di sosta. Infatti, “la sosta, in mancanza di una disposizione negoziale che espressamente la preveda, non costituisce un’articolazione della servitù di passaggio, che, per definizione, si traduce nel diritto di (mero) transito sul fondo servente per il raggiungimento del  fondo dominante”