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Contratto d’opera professionale – Compensi del professionista

Tribunale di Firenze, sez. III civile, 23.12.2014, n. 4141 (caso patrocinato da L. Righi)
Contratto d’opera professionale – Compensi del professionista
Tribunale di Firenze, sez. III civile, 23.12.2014, n. 4141 (caso patrocinato da L. Righi) 

A

“Al professionista non basta <tassare> la notula, ma deve dare la prova specifica e puntuale dell’attività svolta, altrimenti non riscuote”

Tribunale di Firenze, sez. III civile, 23.12.2014, n. 4141 (caso patrocinato da L. Righi)


Se il cliente si oppone al decreto ingiuntivo ottenuto dal professionista per il pagamento di notule “tassate” dal proprio Ordine e le contesta, spetta al professionista medesimo specificare esattamente e provare puntualmente l’attività svolta, al fine di ottenerne il pagamento. E’ questo il presupposto su cui il Tribunale di Firenze ha fondato la sentenza in epigrafe, con la quale ha accolto l’opposizione proposta dallo Studio Legale RFA ad un decreto ingiuntivo nell’interesse di due clienti stranieri che intendevano contestare come non dovute ingenti notule con “onorari a percentuale” per oltre 60mila Euro emesse da un commercialista e vidimate dall’Ordine di appartenenza per un’asserita attività di “assistenza contrattuale” per l’acquisto di un immobile di prestigio. I clienti assumevano che un tale tipo di attività non era quella per cui avevano incaricato il professionista, né essa era stata svolta nei termini pretesi da quest’ultimo, cui era stato invece richiesta un’attività di minima consulenza per problemi specifici (fiscali e condominiali) emersi durante la trattativa, che gli acquirenti avevano invece direttamente condotto e portato a termine sino alla firma del preliminare e del rogito (cui il professionista ingiungente non aveva partecipato). La pronuncia si segnala non tanto per il principio, assolutamente noto pacifico, inerente l’individuazione del soggetto cui incombe onere della prova in giudizi di questo genere, quanto per l’integrale accoglimento della tesi difensiva sostenuta da Luca Righi quanto alle conseguenze che ne derivano. In particolare, una volta ritenuto, sulla base delle prove fornite in giudizio, che il professionista effettivamente non avesse svolto attività riconducibile all’“assistenza contrattuale” per le trattative e la stipula del contratto di compravendita, per la quale sono previsti “onorari a percentuale” sul valore del contratto, il Tribunale ha escluso che vi fossero nel caso di specie i presupposti per riconoscersi al medesimo il diritto a qualunque compenso, non essendo stata fornita la prova “specifica e puntuale” del numero, delle caratteristiche e della qualità delle “altre prestazioni” (diverse dall’”assistenza contrattuale” con cui era stata giustificata la notula “a percentuale”) svolte dall’ingiungente, eventualmente retribuibili con c.d. “onorari graduali” a “compenso orario”. Il decreto ingiuntivo originariamente ottenuto dal commercialista nei confronti dei clienti dello Studio Legale RFA è stato quindi integralmente revocato, con condanna del medesimo alla refusione delle spese di giudizio a favore dei primi. (L.R.)