+39 055.491949

Mediazione immobiliare – Provvigione in caso di più mediatori

Corte d'Appello di Firenze, sez. I civile, 11.11.2015, n. 1907 (caso patrocinato da N. Felli)
Mediazione immobiliare – Provvigione in caso di più mediatori
Corte d'Appello di Firenze, sez. I civile, 11.11.2015, n. 1907 (caso patrocinato da N. Felli) 

S

“Se una compravendita immobiliare è conclusa con l’intervento di più mediatori, la provvigione è dovuta una sola volta, ma va suddivisa tra gli stessi anche quando l’uno non sia a conoscenza della prestazione dell’altro, purché entrambi abbiano contribuito alla conclusione della compravendita”


Corte d’Appello di Firenze, sez. prima civile, 11.11.2015, n. 1907 (caso patrocinato da N. Felli)

Specialmente in periodi di crisi del mercato immobiliare come sono quelli che stiamo attraversando negli ultimi anni, la concorrenza tra gli agenti immobiliari è particolarmente intensa, sia nel cercare di procurarsi incarichi di mediazione, sia quando si tratti di discutere a chi spetti la relativa provvigione nei casi in cui – come avviene frequentemente – il proprietario intenzionato a vendere il proprio immobile, lo abbia “affidato” per promuoverne la vendita a più agenzie immobiliari.  La questione si fa particolarmente “spinosa” quando, non avendo il proprietario messo al corrente i diversi agenti della molteplicità degli incarichi di mediazione affidati per lo stesso immobile, quest’ultimo venga alla fine venduto ad un acquirente che ha visitato l’immobile con più di uno degli agenti immobiliari che, all’insaputa l’uno dell’altro, glielo hanno proposto. E’ proprio questo il caso, assai frequente nella pratica del settore immobiliare, che è stato deciso dalla Corte d’Appello di Firenze con la sentenza in epigrafe, in un giudizio in cui lo Studio legale RFA, tramite l’Avv. N. Felli, ha difeso con successo, in primo e in secondo grado, la posizione dei proprietari venditori. Questi ultimi, trovatisi nella situazione sopra descritta, avevano concluso la compravendita con un acquirente che, dopo aver visitato più volte l’immobile con una prima agenzia senza tuttavia avviare alcuna trattativa, vi era stato nuovamente accompagnato qualche tempo dopo da una seconda agenzia immobiliare, decidendo in quell’occasione di formulare l’offerta che aveva condotto alla conclusione dell’affare. I venditori avevano corrisposto la provvigione al secondo agente, ma poco dopo erano stati citati in giudizio dal primo, il quale, venuto a conoscenza del fatto che la vendita era stata conclusa con l’acquirente cui egli per primo aveva proposto l’appartamento, pretendeva anch’egli per intero la provvigione. La Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui, per un verso, aveva escluso che, avendo già pagato per intero la provvigione al secondo agente, i proprietari venditori dovessero pagarla per intero anche all’altro, pur riconoscendo che anche quest’ultimo aveva fornito comunque un contributo significativo per la conclusione dell’affare, avendo per primo condotto l’acquirente in plurime visite all’appartamento; per l’altro, aveva accolto la tesi sostenuta dall’Avv. Felli secondo cui, semmai, l’unica provvigione avrebbe dovuto essere suddivisa tra i due agenti, dovendo in questo caso quello che l’aveva riscossa per intero essere condannato a riversarla, nella quota ritenuta di giustizia, all’altro. La pronuncia ha in particolare sottolineato, richiamando la giurisprudenza della cassazione (Cass. civ. n. 1507/2007; idem, n. 16157/2010) come, una volta che sia stato accertato il contributo di più agenti alla conclusione dell’affare, la provvigione debba essere pagata una sola volta e suddivisa tra gli stessi. La stessa ha inoltre precisato che “al fine di giustificare la suddivisione …, non è nemmeno necessaria la consapevolezza di ciascuno circa la concorrente prestazione dell’opera altrui”. La Corte d’Appello ha invece riformato la sentenza del Tribunale ad ulteriore favore dei clienti dello Studio legale RFA che aveva sul punto diversamente disposto per la fase di primo grado, stabilendo che le spese legali di entrambi i giudizi da essi sostenute dovessero essere integralmente poste a carico dell’agenzia che aveva originariamente richiesto e riscosso per intero la provvigione e che è stata invece condannata a riversarla per la quota di spettanza all’altra. (L.R.)