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Responsabilità dell’ente (d.lgs. 231/2001) – Reati ambientali

Tribunale Firenze, sez. II penale, 23.7-12.10.2015, n. 3833 (caso patrocinato da L. Righi)
Responsabilità dell’ente (d.lgs. 231/2001) – Reati ambientali
Tribunale Firenze, sez. II penale, 23.7-12.10.2015, n. 3833 (caso patrocinato da L. Righi) 

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“Non c’è confisca a carico dell’ente ex D.lgs. n. 231/2001, se il reato è stato commesso prima di essere inserito nell’elenco di quelli previsti dalla suddetta disciplina. Per il reato ambientale di traffico illecito dei rifiuti non vi è confisca se esso è stato commesso dall’amministratore o dal dipendente prima dell’agosto 2011″


Tribunale Firenze, sez. II penale, 12.10.2015, n. 3833 (caso patrocinato da L. Righi)


La confisca a carico della società e/o dell’ente del prezzo o del profitto del reato commesso dal proprio amministratore e/o dipendente prevista dall’art. 19 del D.lgs. n. 231/2001 non è applicabile  per i fatti commessi anteriormente all’agosto 2011. Così ha statuito il Tribunale di Firenze, sez. II penale in composizione monocratica, nella recentissima sentenza in epigrafe riguardo ad un caso nel quale Luca Righi ha difeso un Consorzio di imprese conciarie, coinvolto ai sensi della disciplina della responsabilità amministrativa da reato degli enti prevista dal suddetto D.lgs., in un processo penale a carico di propri amministratori e dipendenti per reati ambientali qualificati come rientranti nella fattispecie di “traffico illecito di rifiuti” ex art. 260 T.U. Ambiente (D.lgs. n. 152/2006) commessi in relazione all’attività di gestione del depuratore consortile. Trattasi di un principio di rilevante importanza dal punto di vista applicativo, ma anche da quello teorico: esso si basa infatti sul presupposto della natura “eminentemente sanzionatoria” della confisca prevista dalla 231, su cui non tutta la dottrina e la giurisprudenza concordano (in questo senso Cass. Pen. S.U.  n. 18374/2013; sez. VI, 10.1.2013, n. 19051), il quale ha come conseguenza, per il principio di irretroattività delle misure sanzionatorie applicabile anche alle sanzioni “amministrative”, l’impossibilità che queste siano applicate ai fatti commessi anteriormente alla loro introduzione. In altri termini, se la data di commissione del reato è successiva a quella in cui quel reato è stato “inserito” tra quelli dai quali deriva anche la responsabilità dell’ente secondo la legge 231.  Accogliendo tale interpretazione, sostenuta dalla difesa condotta da L. Righi, il Tribunale ha quindi escluso che il patrimonio dell’ente potesse essere soggetto a confisca per il “profitto” ritenuto derivante dall’attività illecita imputata alle persone fisiche che per esso agivano compiuta anteriormente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 121/2011 (avvenuta il 16.8.2011), cui si deve l’estensione della responsabilità dell’ente per il reato ambientale di cui si discuteva. Nel caso di specie, ciò ha comportato per il Consorzio, rispetto a quanto era stato ipotizzato nel capo di imputazione e soggetto a sequestro preventivo, un “risparmio” ingente di quasi 15 milioni di Euro. (LR)