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Responsabilità Erariale e Responsabilità Penale

Corte dei Conti, Sez. I Giur. Centrale Roma, 30.4.2015, n. 305 (caso patrocinato da L. Righi)
Responsabilità Erariale e Responsabilità Penale
Corte dei Conti, Sez. I Giur. Centrale Roma, 30.4.2015, n. 305 (caso patrocinato da L. Righi) 

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“Se i fatti non sussistono per il giudice penale, nemmeno la Corte dei Conti può condannare per danno erariale”


Corte dei Conti, Sez. I Giurisdizionale Centrale d’Appello, 30.4.2015, n. 305 (caso patrocinato da L. Righi)

Nel giudizio di responsabilità nei confronti di amministratori e/o funzionari pubblici in relazione a fatti oggetto di un contemporaneo procedimento penale, ove gli imputati siano mandati assolti in quest’ultimo “perché i fatti non sussistono”, la Corte dei Conti non può condannarli per danno erariale. Il principio – assai meno scontato di quello che potrebbe apparire – è stato affermato dalla I Sezione Centrale della Corte dei Conti in occasione del definitivo giudizio di appello, conclusosi positivamente per il funzionario di un ente locale, difeso con successo dapprima in sede penale e poi dinanzi al Giudice contabile da Luca Righi, su una sentenza di primo grado resa dalla Sezione Giurisdizionale della Toscana. Quest’ultima aveva invece ritenuto irrilevante, ai fini del giudizio di responsabilità erariale, la pronuncia pienamente assolutoria emessa dalla Cassazione Penale nei confronti dell’assistito dello Studio Legale RFA nel processo penale svoltosi in relazione ad una complessa vicenda amministrativa inerente alcuni interventi di trasformazione urbana nel centro cittadino e il recupero ambientale di un’area occupata da un’attività estrattiva dismessa, da cui era originata un’indagine penale “ad ampio raggio” nei confronti del Sindaco di un Comune toscano, con ipotesi della commissione di vari reati reati contro la P.A. (dall’abuso d’ufficio, alla corruzione, al peculato) nei confronti del Sindaco ed in cui anche il funzionario responsabile dell’Ufficio Tecnico aveva finito per essere ingiustamente coinvolto per aver adottato alcuni atti nei procedimenti amministrativi “incriminati”. La Sezione Centrale ha ribadito la tesi, recentemente affermatasi nella giurisprudenza della Corte dei Conti e mirante ad esaltare i caratteri peculiari dell’illecito erariale e del suo processo, secondo la quale, nonostante l’art. 652 c.p.c. preveda che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento abbia efficacia di giudicato quanto all’accertamento “che il fatto non sussiste” nel giudizio civile ed amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno (con ciò riferendosi anche ai procedimenti per responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei Conti: v. ad es. sentt. n. 23/2006, 148/2007, 240/2007 della stessa Sezione I Centrale), ciò non comporterebbe “alcun automatismo applicativo tra l’assoluzione e l’efficacvia extrapenale del giudicato, giacché la formula assolutoia <perché il fatto non sussiste non necssaimente sta a significare l’insussistenza del fatto materiale, ma può semplicemente esprimere la mancanza di questo o di quell’elemento che compone la fattispecie delittuosa”. Nell’affermare il potere di “autonoma valutazione dei fatti” del Giudice contabile rispetto a quello penale – che quindi non avrebbe efficacia preclusiva di una condanna per danno erariale anche quando l’imputato sia stato “assolto” in sede penale con la formula “il fatto non sussiste”- la sentenza ha tuttavia accolto la tesi difensiva secondo la quale, per un verso, ciò non possa in alcun modo implicare una diversa “ricostruzione” del “fatto” medesimo da parte del Giudice contabile rispetto a quella accertata nel “giudicato” penale (come invece pareva voler sostenere la sentenza appellata della Sezione Regionale Toscana); dall’altro, che debba condurre all’assoluzione anche nel giudizio di responsabilità erariale quando (come nel caso di specie) la dichiarazione di insussistenza dei fatti contenuta nella sentenza penale riguardi “l’insussistenza dell’evento dannoso (condotta/danno) ai fini della pronuncia erariale“. (LR)