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Servizi pubblici e P.P.P. – Costituzione di una società mista

Tribunale di Pisa, 6.10.2015 n. 1124 (caso patrocinato da L. Righi e N. Felli)
Servizi pubblici e P.P.P. – Costituzione di una società mista
Tribunale di Pisa, 6.10.2015 n. 1124 (caso patrocinato da L. Righi e N. Felli) 

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“P.P.P.: la costituzione di una società mista pubblico-privato per la gestione di servizi pubblici locali costituisce una legittima esplicazione del fenomeno del Partenariato Pubblico Privato c.d. istituzionalizzato


Tribunale di Pisa, 6.10.2015 n. 1124 (caso patrocinato da L. Righi e N. Felli)

L’affermazione è stata espressa dalla recentissima sentenza del Tribunale di Pisa con riferimento ad un caso in cui ancora vigeva la “vecchia” disciplina dei servizi pubblici locali contenuta nell’art. 22 della L. n. 142/1990 (applicabile ratione temporis al caso esaminato), che prevedeva la società mista “a prevalente capitale pubblico locale” come possibile forma di gestione degli stessi. Essa può oggi essere riferita – una volta che il modello dopo un periodo di massimo splendore negli anni Novanta e nei primi anni Duemila è divenuto “recessivo” per effetto della sua “eliminazione” dal T.U.E.L. con riferimento ai servizi pubblici “di rilevanza economica” avvenuta ad opera del DPR n. 168/2010 – alle società miste “con capitale pubblico minoritario” che sopravvivono nell’art. 116 dello stesso T.U.E.L. come possibile forma di gestione dei soli servizi locali “privi di rilevanza economica” di cui all’art. 113bis del medesimo. La sentenza ha affrontato la questione giudicando in un complicato contenzioso conseguente alla “rescissione in danno” di un appalto pubblico di servizi  intimata nei confronti dell’appaltatrice inadempiente dalla stazione appaltante (nel caso costituita originariamente da un consorzio pubblico di Comuni che, nel corso dell’appalto, era stato trasformato in una società mista affidataria del servizio di distribuzione del gas per uso domestico), la quale aveva agito per il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento. Nel corso del giudizio (in cui i partners dello Studio Legale RFA hanno difeso con successo la posizione dei collaudatori “in corso d’opera”, che erano stati chiamati in causa dall’impresa convenuta), a fronte delle eccezioni avanzate dalla difesa dell’appaltatrice che, nel tentativo di contrastare le richieste risarcitorie avanzate nei suoi confronti, aveva tra l’altro eccepito l’illegittimità della trasformazione dell’azienda consortile in società per azioni “mista” e del subentro di quest’ultima nel contratto di appalto. Il Tribunale di Pisa ha quindi avuto l’occasione, oltre che di ricostruire i molteplici passaggi dell’evoluzione della disciplina delle forme di gestione dei servizi pubblici locali dalla L. n. 142/1990 in avanti, di soffermarsi sulla figura della “società mista”, ricostruendo i contrasti giurisprudenziali intervenuti sulla sua natura e ribadendo i principi che si sono alfine consolidati in proposito. In particolare, prendendo le mosse dalla Comunicazione interpretativa della Commissione 2008/C/91/02 in tema di P.P.P. e ricondotte le “società miste” al fenomeno del c.d. “P.P.P. istituzionalizzato”, la sentenza ha ricordato che: a) il ricorso alla “società mista” è stato ritenuto “ammissibile dalla Corte di cassazione (S.U. n. 8376/2011) nel caso in cui essa assuma la funzione di modalità organizzativa con cui l’Amministrazione controlla l’affidamento disposto, con gara, al “socio operativo”;  b) la “società mista” costituisce un modello societario “speciale nel quale si coniugano in maniera originale lo scopo di lucro e l’interesse pubblico” cui in particolare la giurisprudenza amministrativa ha attribuito “un a preminente connotazione pubblicistica” che è confermata dal fatto che “la normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti o forniture comprende tra le P.A. con conseguente necessaria conseguenza dell’applicazione delle norme che impongono il rispetto dell’evidenza pubblica…, anche soggetti con veste privata, ma sottoposti ad un controllo pubblico”; d) le norme comunitarie in materia di P.P.P. negli appalti pubblici e nelle concessioni “impongono all’amministrazione aggiudicatrice di seguire una procedura equa e trasparene quando procede sia alla selezione del partner privato che quando procede all’aggiudicazione di un appalto pubblico o di una concessione ad un’entità <a capitale misto>”. (L.R.)