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Appalti pubblici – Requisiti di partecipazione – Cauzioni

Tar Toscana, sez. I, 24.3.2015, n. 464 (caso patrocinato da L. Righi)
Appalti pubblici – Requisiti di partecipazione – Cauzioni
Tar Toscana, sez. I, 24.3.2015, n. 464 (caso patrocinato da L. Righi) 

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“Le cauzioni rilasciate tramite polizze assicurative fideiussorie sono valide ai fini della partecipazione alla gara anche se non riportano gli estremi del conferimento del potere di firma al sottoscrittore della garanzia, né la documentazione giustificativa di tali poteri”


Tar Toscana, sez. I, 24.3.2015, n. 464 (caso patrocinato da L. Righi)

La polizza fideiussoria rilasciata su carta intestata di un’Agenzia della Compagnia Assicuratrice garante, gli estremi della polizza e la sottoscrizione delle parti è valida ai fini della partecipazione alle gare di appalto, anche laddove non sia corredata (né riporti gli estremi) di altra documentazione attestante il possesso da parte del sottoscrittore della garanzia del potere di impegnare il soggetto fideiussore. Le caratteristiche sopra indicate, infatti, sono da ritenersi sufficienti per rendere la cauzione riconoscibile come proveniente da una ben precisa società emittente ed effettivamente valida. Il principio, affermato dal Tar Toscana in un giudizio patrocinato con successo da Luca Righi, costituisce dichiarata applicazione del principio di “non aggravamento” della posizione dei concorrenti ai fini della partecipazione delle gare d’appalto pubblico, di cui è espressione l’art. 46, comma 1 bis, del T.U., introdotto con la “novella” del 2011, che limita a casi tassativi le ipotesi di esclusione per motivi “formali”. Esso si uniforma inoltre ai più recenti orientamenti assunti dalla giurisprudenza amministrativa (v. ad es.Cons. Stato, sez. III, 5.12.2013, n. 5781; Tar Toscana, sez. I, 5.5.2014, n. 749), confermati anche successivamente alla pubblicazione di questa sentenza (da ultimo Cons. Stato, sez. III, 11.8.2015, n. 3918 e sez. V, 28.7.2015, n. 3717), che, quanto alle cauzioni per la partecipazione alle gare di appalto pubbliche, ritiene che l’art. 75 del T.U. distingua nettamente tra cauzione “provvisoria” e cauzione “definitiva” e non preveda nel primo caso (a differenza che nel secondo) “alcuna sanzione di inammissibilità dell’offerta neppure per l’ipotesi in cui la stessa non risulti prestata”, imponendosi dunque, in base al principio della tassatività delle cause di esclusione dalle gare pubbliche di cui all’art. 46, comma 1 bis, cit., in caso di presentazione di cauzione “provvisoria” incompleta l’attivazione del “soccorso istruttorio” nei confronti dell’impresa partecipante, che dovrà essere inviata ad integrare/emendare la cauzione. (L.R.)