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Appalti pubblici – Dichiarazioni ex art. 38 del Codice appalti

Tar Toscana, sez. I, 24.3.2015, n. 464 (caso patrocinato da L. Righi)

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Le dichiarazioni ex art. 38 del codice degli appalti non riguardano i membri del Comitato Esecutivo che deliberi all’unanimità”


Tar Toscana, sez. I, 24.3.2015, n. 464 (caso patrocinato da L. Righi)


La posizione del membro del Comitato Esecutivo di una società, il cui statuto preveda che tale organo, pur dotato di ampi poteri amministrativi, possa deliberare solo all’unanimità, non è assimilabile a quella dell’”amministratore”, onde nei confronti del medesimo non sussistono gli obblighi di rendere le dichiarazioni previste dall’art. 38 del T.U. degli appalti. L’interessante principio, riguardo al quale non constano precedenti specifici, è stato affermato dalla sentenza del Tar Toscana in accoglimento della conforme tesi costenuta dalla difesa del consorzio di cooperative vincitore di un appalto di servizi socio-assistenziali, patrocinata da Luca Righi. Il Tar, infatti, pur rilevando che, secondo quanto emergeva dalla visura camerale del Consorzio, il soggetto in questione risultava titolare di ampi poteri decisionali, assimilabili a quelli dell’”amministratore”, ha valorizzato il fatto che, in base ad una delibera del C.d.A., i predetti poteri potevano essere esercitati solo con il consenso unanime degli altri componenti del Comitato Esecutivo, ritenendo che la circostanza fosse decisiva per escludere l’assimilabilità alla posizione dell’”amministratore”, cui l’art. 38 del T.U. degli appalti riferisce gli obblighi dichiarativi ivi previsti quanto ai requisiti soggettivi di moralità necessari per partecipare agli appalti pubblici. La sentenza ha altresì escluso gli obblighi dichiarativi in questione anche con riferimento ad altro soggetto cui nella struttura del Consorzio erano attribuiti poteri di “direttore finanziario”, inerenti la gestione dei conti correnti, dei pagamenti e della contabilità, accogliendo la tesi difensiva che aveva sostenuto che, per un verso, tali poteri erano quelli propri di un “procuratore speciale”; per l’altro (coerentemente con conforme giurisprudenza. Cons. Stato, A.P., 16.10.2013, n. 23; Tar Piemonte, sez. II, 20.11.2014, n. 1827), l’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 va interpretato nel senso che “la declaratoria dei requisiti di moralità deve riguardare soltanto coloro per i quali vi sia la compresenza della qualità di amministratore e del potere di rappresentanza, e non è suscettibile di interpretazione estensiva, sicché le dichiarazioni non sono dovute anche dal procuratore e dall’institore, che non sono amministratori”. (L.R.)