+39 055.491949

Appalti pubblici – Rescissione in danno dell’appaltatore

Tribunale di Pisa, 6.10.2015 n. 1124 (caso patrocinato da L. Righi)
Appalti pubblici – Rescissione in danno dell’appaltatore
Tribunale di Pisa, 6.10.2015 n. 1124 (caso patrocinato da L. Righi) 

L

“L’appaltatore inadempiente il cui contratto sia stato rescisso paga all’Amministrazione il sovrapprezzo che quest’ultima ha dovuto riconoscere per il completamento dell’appalto ad altra impresa, anche se individuata a “trattativa privata”


Tribunale di Pisa, 6.10.2015 n. 1124 (caso patrocinato da L. Righi e N. Felli)

Nel caso di rescissione “in danno” dell’appalto da parte della P.A. per inadempimento dell’appaltatore, quest’ultimo è tenuto al risarcimento alla stazione appaltante, il quale comprende la differenza tra il corrispettivo determinato con la procedura ad evidenza pubblica seguita per l’affidamento dell’appalto “rescisso” e quello diversamente pattuito e corrisposto per il completamento dell’appalto ad altra impresa, individuata attraverso procedura negoziata. Il Tribunale di Pisa nell’articolata sentenza indicata ha così statuito in riferimento ad un giudizio assai complesso ed annoso (patrocinato con successo per i propri clienti dai soci dello Studio Legale RFA), insorto in esito alla “rescissione” decretata dalla stazione appaltante (una società mista affidataria del servizio pubblico del gas, derivante dalla trasformazione in forma societaria di una precedene azienda speciale in forma consortile) per grave negligenza nell’esecuzione del contratto dell’impresa cui era stato assegnato, a seguito di gara, un appalto per la realizzazione di cartografia fotogrammetrica per la realizzazione di mappe e rilievi di insediamenti urbani. Il Tribunale, ricostruito l’appalto in questione come “appalto di servizi” e rilevato come ad esso fosse applicabile, sia in virtù dei principi generali che per l’espresso richiamo contenuto nel contratto “de quo”, la disciplina della “rescissione” di cui all’art. 345 della “legge generale sui lavori pubblici” n. 2248/1865, all. F, (oggi “risoluzione in danno”, ex art. 136 del T.U. appalti), ha precisato che non può contestarsi né nell’an né nel quantum l’obbligo dell’appaltatore inadempiente di risarcire la stazione appaltante per il maggior costo sopportato per il completamento dell’appalto rispetto a quello dell’appalto originario, eccependo l’illegittimità dell’utilizzo della “trattativa privata” e la decisione di suddividere il nuovo appalto in lotti. Infatti: a) non è comunque deducibile ex art. 1227 c.c. un concorso di colpa della stazione appaltante pubblica per non aver bandito tempestivamente una nuova gara, in considerazione, tra l’altro, “dell’insindacabilità del suo potere discrezionale di indire o meno una nuova gara e, in caso affermativo, di stabilirne tempo e modalità” (sul punto v. Cass. n. 12326/2007; idem, n. 17607 e 18958/2013 e n. 11511/2014); b) in ogni caso, è legittimo il riaffidamento dell’appalto a “trattativa privata” (procedura negoziata senza preliminare pubblicazione di bando), potendosi ritenere integrate le ragioni di “urgenza” che possono eccezionalmente consentire tale metodo di aggiudicazione nella necessità di completare un appalto risolto per il prolungato inadempimento dell’appaltatore; c)la disciplina speciale della risoluzione dell’appalto pubblico per grave negligenza dell’appaltatore prevede che quest’ultimo debba risarcire il danno corrispondente alla stipula del nuovo contratto a condizioni deteriori rispetto al precedente “senza distinguere tra le cause che abbiano comportato la sperequazione e la maggiore spesa”. (L.R.))