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Responsabilità erariale: il parere positivo di regolarità contabile sulla deliberazione di Giunta non comporta responsabilità se questa è illegittima

Corte dei Conti, Sez. Giur.le per la regione Toscana, 3.7.2019, n. 273 (caso patrocinato da N. Felli)

I


Il Responsabile del Servizio Finanziario di un ente locale che ha reso il parere di regolarità contabile su una deliberazione di un organo politico (nella specie: la Giunta) inerente l’organizzazione degli uffici e la programmazione del personale che sia stata ritenuta illegittima e foriera di danno per le casse dell’ente, non risponde del relativo danno erariale.

In applicazione di tale principio la Sez. Giur.le per la Regione Toscana della Corte dei Conti ha assolto il cliente dello Studio RFA dall’ipotesi di responsabilità erariale ascrittagli nell’ambito di un giudizio promosso dalla Procura Regionale nei confronti di diversi amministratori e funzionari della Provincia di Firenze. A questi veniva contestato di aver variamente concorso all’adozione di una serie di atti con cui, negli anni 2007-2009, era stata posta in essere una complessiva riorganizzazione  dell’apparato burocratico della Provincia di Firenze che aveva portato (ad avviso della Procura agente in maniera illegittima) ad una “moltiplicazione” di talune figure dirigenziali e previsto a favore delle stesse indennità non dovute e superiori a quanto consentito dalla normativa.

Nella sentenza in commento, in accoglimento delle tesi sostenute dall’Avv. Nicoletta Felli dello Studio RFA, il Giudice Contabile ha chiarito come il “parere di regolarità contabile” sugli atti dell’ente locale si configura come un atto infraprocedimentale preordinato alla formazione della volontà dell’ente medesimo in forma deliberativa, nel quale tuttavia “il Responsabile del Servizio Finanziario non effettua alcun controllo sulla legittimità della spesa, ma si limita all’accertamento della necessaria copertura di bilancio dell’atto emanato e dell’esatta imputazione della spesa… essendogli anzi preclusa una verifica di complessiva legittimità degli atti“. 

Dal parere positivo di “regolarità contabile” non può dunque derivare alcun coinvolgimento nella responsabilità erariale derivante dall’illegittimità dell’atto. Questa va invece ascritta (come nel caso di specie, in cui tutti gli altri “incolpati” sono stati condannati al risarcimento), oltre agli amministratori cui è stata ricondotta l’iniziativa e l’ideazione degli atti deliberativi in discussione (nel caso: il Presidente della Provincia e l’Assessore al Personale), ai funzionari responsabili degli uffici proponenti, al funzionario che ha reso il diverso parere di “regolarità tecnica” ed al Segretario Generale, che la sentenza afferma essere “titolare di uno specifico obbligo giuridico di segnalare agli amministratori le illegittimità contenute negli emanandi provvedimenti“. (L.R.)