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Per determinare il giusto valore di un’area conta la sua destinazione nel Piano Strutturale

Corte dei Conti, Sez. Giur.le per la regione Toscana, 10.6.2019, n. 242 (caso patrocinato da N. Felli)
Per determinare il giusto valore di un’area conta la sua destinazione nel Piano Strutturale
Corte dei Conti, Sez. Giur.le per la regione Toscana, 10.6.2019, n. 242 (caso patrocinato da N. Felli) 

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Per determinare il giusto valore di un’area ai fini del suo acquisto da parte di un Comune non conta il suo “stato di fatto attuale”, ma è determinante la destinazione nella stessa nello strumento urbanistico generale del Comune che, secondo la legislazione toscana in materia urbanistica, è identificabile Piano Strutturale.

La Corte dei Conti, Sez. Giur.le della Toscana, ha affermato il principio in questione dopo un’attenta analisi e ricostruzione della legislazione urbanistica vigente “ratione temporis” nella Regione Toscana di cui alla L.R. n. 1/2005, oggi sostituita dalla L.R. n. 65/2014.

La sentenza, resa in merito ad una domanda di risarcimento di danno erariale promossa dalla Procura regionale contabile contro funzionari ed amministratori di un Comune toscano accusati di aver “speso troppo” per l’acquisto di un’area, ritenuta “prettamente agricola” al momento dell’acquisto, da destinarsi successivamente alla realizzazione di alloggi da affittare a “canone concordato”, ha osservato che, secondo la disciplina urbanistica regionale, il Piano Strutturale, come “strumento di pianificazione generale” ha il compito di  effettuare la “macro-scelta relativa alla destinazione” delle aree del territorio comunale, pur essendo poi riservata al Regolamento Urbanistico nel dettaglio  la “disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio“. Nel caso di specie “lo strumento di pianificazione generale aveva iscritto l’area di che trattasi in una zona da destinare ad edilizia residenziale, senza che la normativa di dettaglio (Regolamento Urbanistico) ne disciplinasse nel dettaglio la destinazione”.

Conseguentemente, in accoglimento delle difese svolte dall’Avv. Nicoletta Felli dello Studio RFA, la pronuncia ha escluso ogni ipotesi di danno erariale, giacché – diversamente da quanto sostenuto dalla Procura contabile – la determinazione del prezzo fatta dal Comune in relazione alla potenzialità edificatoria dell’area medesima, doveva considerarsi legittima, in base al principio, seguito anche dalla Cassazione in materia di determinazione dell’indennità di espropriazione, secondo cui un’area “è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione degli strumenti attuativi dei medesimi”. (L.R.)