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Gare di appalto e DGUE: le contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro “estinte” non si devono dichiarare

Tar Toscana, sez. I, 27.5. 2019, n. 803 (caso patrocinato da L. Righi)

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Non è necessario, ai fini della dimostrazione dei requisiti “generali” di partecipazione ad una gara di appalto pubblico di cui all’art. 80 del “Codice degli Appalti”, che l’impresa dichiari eventuali illeciti contravvenzionali in materia di sicurezza del lavoro ed ambiente, qualora gli stessi siano stati “estinti” con il pagamento dell’oblazione.

Il principio è stato affermato dal Tar Toscana nella sentenza in commento ed è di particolare interesse per le imprese partecipanti alle gare di appalto pubblico, considerate le rilevanti incertezze che tuttora sussistono in merito all’individuazione dell’ampiezza degli obblighi dichiarativi incombenti sui concorrenti in relazione alla dimostrazione dei requisiti “generali” di moralità ed affidabilità di cui alla norma citata. Tra questi, il comma 5 della stessa prevede alcune fattispecie che, per il fatto di essere individuate sulla base di concetti che lasciano ampio spazio alla discrezionalità dell’interprete e di essere state ripetutamente “rimaneggiate” con interventi poco perspicui da parte del legislatore, stanno dando origine ad una rilevante contenzioso e ad orientamenti giurisprudenziali spesso incerti e contrastanti.

In particolare, vi sono quelle di cui alla lett. a) (che prevede l’esclusione del concorrente che si sia reso responsabile di “gravi infrazioni … alle norme in materia di sicurezza del lavoro”, oltre che di tutela sociale e ambientale) e quella di cui alla lett. c) (che colpisce con la sanzione espulsiva il concorrente che abbia compiuto “gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”). L’incertezza per gli operatori su quali siano gli eventi da segnalare alla luce delle suddette categorie si accresce laddove la giurisprudenza mostra spesso di essere particolarmente rigida a fronte di dichiarazioni incomplete o “reticenti” che – secondo alcuni orientamenti – legittimano di per sé l’esclusione dell’impresa, in quanto sarebbero sintomo essi stessi di “inaffidabilità” e assenza di buona fede e sostanzierebbero l’ulteriore causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. fbis (presentazione nella gara din corso di “dichiarazioni non veritiere”).

Secondo tali pronunce, infatti, “nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni già di per sé costituisce un valore da perseguire perché consente la celere decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla gara ed una dichiarazione inaffidabile, perché falsa o incompleta, è già di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti o meno di partecipare alla procedura competitiva; pertanto, la dichiarazione non veritiera è sanzionata in quanto circostanza che rileva nella prospettiva dell’affidabilità del futuro contraente, a prescindere da considerazioni circa la gravità, la fondatezza e la pertinenza degli episodi non dichiarati” (v. ad es. da ultimo Tar Bologna, sez. II, n. 181/2019)

In proposito, le Linee Guida ANAC n. 6, emanate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1293 del 16.11.2016 e successivamente aggiornate con deliberazione n. 1008 dell’11.10.2017 hanno dettato alcuni indirizzi. Esse hanno ritenuto infatti che l’esclusione dalla gara con riferimento a dette ipotesi “deve essere disposta all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico interessato”. Inoltre, il provvedimento esclusione “deve essere adeguatamente motivato” con riferimento, in particolare, “all’idoneità dell’azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull’interesse della stazione appaltante a contrarre con l’operatore economico interessato“. Deve inoltre aversi riguardo  alle “circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, le conseguenza sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione alle caratteristiche e all’oggetto dell’appalto”.

Orbene, nel caso di specie, proprio in considerazione dei sopra ricordati orientamenti giurisprudenziali, l’impresa cliente dello Studio Legale RFA aveva espressamente inserito nelle dichiarazioni prodotte ai fini della partecipazione alla gara l’informazione circa il fatto di essere incappata nello svolgimento della propria attività di alcune “contravvenzioni” per violazioni “minori” (quasi tutte aventi carattere “formale”) della normativa in materia di sicurezza del lavoro, avvertendo peraltro che, in tutti i casi, dette contravvenzioni erano state “estinte” per effetto dell’adempimento tempestivo alle prescrizioni impartite dalla competente ASL ed al pagamento delle relative oblazioni. Ciò nonostante, la presenza di tali violazioni era stata tuttavia ritenuta motivo sufficiente di esclusione dalla gara da parte della stazione appaltante.

In accoglimento del ricorso presentato dal Prof. Avv. Luca Righi e dei motivi in esso proposti, il Tar Toscana ha invece dichiarato l’illegittimità dell’esclusione. E ciò non solo perché comunque la stazione appaltante l’aveva disposta “direttamente”, senza alcun contraddittorio con l’impresa, come invece prescritto dalle Linee Guida ANAC. Ma anche affermando che si sarebbe comunque dovuto tener conto proprio del fatto che il fatto che le contravvenzioni fossero state “oblazionate al momento della presentazione della domanda“, aveva prodotto un “chiaro effetto estintivo che priva la stazione appaltante, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. V, n. 761/2016; idem, n. 4392/2016) del potere di apprezzare l’incidenza, ai fini partecipativi del fatto di reato (Cons. Stato, sez. V, n. 3876/2018)“. (L.R.)