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Edilizia e urbanistica – Niente permesso a costruire per l”arredo esterno” e per un tracciato sterrato

Tar Toscana, sez. III, 18.4.2019, n. 707 (caso patrocinato da L. Righi)

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Non è necessario il permesso a costruire per realizzare opere di sistemazione e arredo  del resede.

Nella sentenza segnalata il Tar Toscana ha pronunciato su un’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino emessa da un Comune nei confronti di un proprietario di un complesso colonico. Quest’ultimo aveva realizzato alcune opere di sistemazione del resede del fabbricato principale, consistenti in alcuni muretti in pietra (di altezza massima di 1 m.) e nella pavimentazione in pietra e cotto di alcune aree immediatamente adiacenti allo stesso.

Era in discussione anche il fatto che lo stesso avesse realizzato, per raggiungere il complesso, alcune decine di metri di un tracciato sterrato a “deviazione” dell’originaria strada vicinale, scomparsa ed impraticabile da tempo, apponendovi a sbarramento una catena sorretta da due paletti, sui quali erano stati installati cartelli di “divieto di accesso” e “proprietà privata”.

Le opere in questione erano state, nel loro complesso, considerate dall’ordinanza comunale come finalizzate alla realizzazione di un “nuovo tracciato stradale” per la quale sarebbe stato necessario il permesso a costruire che non risultava essere stato richiesto. Ragion per cui ne era stata ordinata la demolizione ed era stata poi disposta, in assenza della stessa, l’acquisizione delle aree al patrimonio comunale.

Accogliendo il ricorso proposto dal Prof. Avv. Luca Righi dello Studio RFA, il Tar ha invece annullato i provvedimenti comunali. La sentenza ha infatti in primo luogo negato il preteso “collegamento funzionale” tra le opere sopra descritte (ed in particolare tra il “tracciato sterrato” e le opere di pavimentazione e arredo esterno del resede cui esso giungeva) che era stato affermato dal Comune. Poi ha negato che il “tracciato sterrato” potesse considerarsi come un’opera rilevante dal punto di vista edilizio Ciò in considerazione del fatto che lo stesso non fosse frutto di opere di trasformazione del suolo, ma si presentasse come un “tracciato posticcio formatosi per il reiterato passaggio di mezzi agricoli”.

Infine, ha affermato che le restanti opere (ovvero i muretti in pietra e la pavimentazione del resede adiacente all’abitazione) non potevano anch’esse essere considerate come rilevanti dal punto di vista edilizio-urbanistico. Le stesse andavano invece qualificate come mere opere di “arredo esterno”. In proposito, l’art. 137 della L.R. Toscana n. 65/2014, in attuazione e specificazione del disposto dell’art. 6 del DPR n. 380/2001, qualifica appunto come interventi privi di alcuna rilevanza dal punto di vista edilizio-urbanistico e dunque “liberi”
“gli elementi di arredo o di delimitazione di giardini e spazi pertinenziali” ;
-“le recinzioni realizzate in rete con sostegni semplicemente infissi al suolo senza opere murarie e le staccionate in legno semplicemente infisse al suolo” 
-“gli elementi amovibili volti a limitare o regolare l’accessibilità carrabile a spazi di proprietà privata, quali sbarre, paracarri, fioriere, separatori, dissuasori e simili” . (L.R.)