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Niente costituzione di parte civile nel processo penale contro la società “imputata” ex lege 231/2001

Corte d'appello di Firenze, sez. III penale, 3.6.2019, n. 5957 (caso patrocinato da L. Righi)

E


E’ inammissibile la costituzione di parte civile contro una società che sia stata coinvolta in un processo penale per reati compiuti da propri amministratori e/o dipendenti, in virtù della disciplina di cui al D.lgs. n. 231/2001. Trattasi, come noto, della legge ha introdotto nel nostro ordinamento la “responsabilità da reato delle persone giuridiche”.

Il principio è stato affermato dalla Corte di appello penale di Firenze, in riforma  della sentenza del Tribunale che aveva condannato un Consorzio di depurazione, coinvolto nel processo penale svoltosi nei confronti del proprio Presidente e al direttore tecnico dell’impianto consortile per reati ambientali connessi alla violazione della normativa in materia di “rifiuti liquidi”,  al risarcimento del danno nei confronti di alcune associazioni ambientaliste e del Comune nel cui territorio si trovava l’impianto consortile medesimo. Questi si erano infatti costituiti parte civile nel processo penale di primo grado sia contro gli imputati persone fisiche, sia nei confronti del Consorzio, ottenendo la condanna solidale risarcitoria anche di quest’ultimo.

E’ stata accolta sul punto dell’impugnazione proposta in difesa del Consorzio dal Prof. Avv. Luca Righi dello Studio RFA. La sentenza segnalata ha infatti osservato che l’istituto della costituzione di parte civile nei confronti della persona giuridica ” non è previsto dal D.lgs. n. 231/2001 e l’omissione non rappresenta una lacuna normativa, ma una consapevole scelta del legislatore”, come già affermato da taluni precedenti della stessa Cassazione penale (v. sent. n. 2251/2010). Ciò deriva dal fatto che l’illecito di cui l’ente è chiamato a rispondere in base alla normativa citata, pur essendo connesso e conseguente a quello penale imputato ai soggetti che per l’ente medesimo hanno agito è dotato di caratteri di “autonomia … rispetto al reato della persona fisica”. Ne deriva “l’impossibilità di applicare il disposto dell’art. 185 c.p. [che prevede la responsabilità risarcitoria a carico del soggetto responsabile di un reato per i danni causati dallo stesso] … nel diverso sistema normativo delineato dal citato decreto legislativo“.

Per effetto della pronuncia, quindi, la condanna pronunciata in primo grado a carico del Consorzio che era stato condannato a risarcire diverse decine di migliaia di Euro alle associazioni ambientaliste e al Comune (oltre alle spese legali delle medesime 2parti civili”) è stata annullata. (L.R.)