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Nulla la delibera condominiale con il voto del proprietario di un appartamento frutto di un frazionamento abusivo

Corte d'appello di Firenze, sez. II civile, sentenza 21.2.2019, n. 374 (caso patrocinato da N. Felli)

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E’ “nulla” la delibera condominiale presa con la presenza e il voto del proprietario di un’unità immobiliare creata attraverso un frazionamento costituente abuso edilizio. Il principio, assai interessante e per quanto consta privo di precedenti, è stato sancito dalla Corte d’appello di Firenze nella sentenza segnalata, resa in merito ad una “sezione” di un  complesso contenzioso, sviluppatosi anche davanti al Giudice Amministrativo, tra i condomini di un importante complesso immobiliare, soggetto a vincolo storico-artistico, sulle colline fiorentine. Uno dei condomini, proprietario dell’unità all’ultimo piano, aveva infatti realizzato nel sottotetto di sua proprietà – in violazione delle norme urbanistiche e senza ottenere neppure alcuna autorizzazione degli altri condomini pur avendo le opere coinvolto anche parti condominiali come i solai, la copertura e gli impianti – un’ulteriore unità abitativa autonoma. La stessa era stata successivamente trasferita per donazione al figlio. Quest’ultimo pretendeva conseguentemente di aver titolo, quale “nuovo ed ulteriore condomino”, a partecipare alle assemblee condominiali ed a concorrere alle relative decisioni. La sentenza segnalata ha invece concordato con le tesi sostenute per propri clienti dall’Avv. N. Felli dello Studio RFA. Il  Collegio ha osservato che, a fronte dell’abusiva trasformazione del sottotetto e della creazione di una nuova u.i., peraltro in assenza delle necessarie autorizzazioni edilizie ed in contrasto con lo strumento urbanistico, l’atto di trasferimento della proprietà era da considerarsi colpito da nullità, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 380/2001 (c.d. T.U. dell’Edilizia). Essendo nullo il “titolo di proprietà” vantato dal “nuovo condomino”, questo non avrebbe avuto diritto a partecipare alle assemblee condominiali: onde la deliberazione (oltre tutto relativa alla nomina di nuovo amministratore ed all’approvazione del bilancio) presa “tenendo conto di un condomino sostanzialmente <inesistente>” e del suo voto determinante favorevole  deve considerarsi anch’essa colpita da nullità, essendo viziata in riferimento “alla regolare costituzione dell’assemblea e alla formazione della volontà della prescritta maggioranza”. (L.R.)