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Banca Etruria: sanzioni CONSOB agli amministratori illegittime perché tardive

Corte d'appello di Firenze, sezione I civile, sentenza 28 marzo 2019, n. 731 (caso patrocinato da L. Righi)
Banca Etruria: sanzioni CONSOB agli amministratori illegittime perché tardive
Corte d'appello di Firenze, sezione I civile, sentenza 28 marzo 2019, n. 731 (caso patrocinato da L. Righi) 

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La sentenza della Corte d’appello qui segnalata tra i “casi di successo” dello Studio RFA merita rilievo non tanto per i principi di diritto applicati, invero pacifici, quanto per i fatti cui essa si riferisce. Trattasi infatti dell’assai nota vicenda, che tanto clamore ha avuto e continua ad avere su scala nazionale, della crisi di Banca Etruria e delle conseguenze che essa ha avuto in particolare per coloro che avevano investito negli strumenti finanziari emessi dall’Istituto, segnatamente acquistando obbligazioni “subordinate”.  La pronuncia è in proposito significativa soprattutto per quanto in essa accertato in merito alla tardività e conseguente illegittimità delle ingenti sanzioni amministrative pecuniarie irrogate nel 2017 dalla CONSOB nei confronti degli amministratori dell’Istituto, cui era stato addebitato “il mancato adempimento agli obblighi di corretta prestazione dei servizi di investimento, causati da negligente valutazione degli strumenti finanziari emessi dalla banca”. Sull’onda dell’esplosione anche a livello mediatico e politico della questione delle crisi di diversi Istituti bancari (tra cui appunto Banca Etruria) con l’adozione nel mese di novembre da parte dell’allora “Governo Renzi” del c.d. “decreto salva-banche” (D.L. n. 183/2015) che applicava per la prima volta la regola del “bail in” prevista dalla disciplina comunitaria in materia (direttiva 2014/59/UE) ed il conseguente “sacrificio” di coloro che avevano investito in azioni e obbligazioni subordinate degli Istituti in crisi, la CONSOB aveva aperto nel 2016 una serie di procedimenti sanzionatori contro gli amministratori di Banca Etruria. Questi erano accusati dall’organismo di vigilanza di avere, in violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza dell’art.  21 del D.lgs. n. 58/1998,approvato, tra il 2012 e il 2014, l’emissione e la vendita al pubblico di strumenti finanziari da parte dell’Istituto senza adeguatamente considerare e dare informazione ai possibili acquirenti della situazione di grave difficoltà in cui lo stesso si trovava e non consentendo quindi un’adeguata valutazione dei connessi rischi. La Corte d’appello di Firenze, tuttavia – accogliendo le tesi sostenute nell’ambito del collegio difensivo dal Prof. Avv. Luca Righi e prima ancora di entrare nel “merito” delle violazioni contestate – ha annullato le sanzioni CONSOB a causa dell’evidente “tardività” dell’attivazione del procedimento da parte dell’ente di vigilanza rispetto al termine – stabilito a pena di decadenza dall’art. 195, comma 1, T.U.F. – di 180 gg. dall’accertamento e conoscenza del comportamento censurato.  La sentenza ha riconosciuto infatti che CONSOB – che aveva tra l’altro approvato i prospetti informativi emessi da Banca Etruria in vista dell’emissione degli strumenti finanziari contestati – già nel maggio 2013 aveva ricevuto dalla stessa Banca Etruria precise informazioni circa le osservazioni ed i rilievi critici formulati dalla medesima in una nota del luglio 2012 in merito alla situazione critica dell’Istituto bancario, avendo poi anche nel successivo dicembre 2013 ottenuto sempre da Banca d’Italia notizia che la formale ispezione dalla stessa avviata su Banca Etruria nell’ottobre precedente si era “conclusa con giudizio chiaramente e palesemente sfavorevole”. Nel marzo 2014 poi ancora la stessa Banca Etruria aveva inviato a CONSOB “una relazione che, laddove ritenuta non coerente con i rilievi di Banca d’Italia, avrebbe dovuto, quanto meno da quella data, imporre l’instaurazione della procedura sanzionatoria poi avviata solo nell’ottobre 2016″. (L.R.)