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Pubblico impiego – Concorso – Equipollenza titoli di studio

Tar Toscana, sez. I, 27.4.2016, n. 696 (caso patrocinato da L. Righi)
Pubblico impiego – Concorso – Equipollenza titoli di studio
Tar Toscana, sez. I, 27.4.2016, n. 696 (caso patrocinato da L. Righi) 

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“Nei concorsi a pubblici impieghi l’equipollenza di un titolo di studio ad un altro è ipotesi eccezionale e deve risultare espressamente prevista da norme di legge o di regolamento che, anche laddove contemplino l’equipollenza di un determinato titolo di studio ad un altro, non valgono per dedurne l’equipollenza del secondo al primo (c.d. <equipollenza inversa>)”


Tar Toscana, sez. I, 27.4.2016, n. 696 (caso patrocinato da L. Righi)

Nei concorsi pubblici l’equipollenza di un titolo di studio ad un altro deve essere espressamente e normativamente stabilita, restando escluso che sia rimesso alla P.A. di valutare, volta per volta, se il titolo posseduto e presentato dal candidato sia idoneo a consentire la partecipazione al concorso. Partendo da tale assunto, accolto da costante giurisprudenza (v. ad es. Tar Toscana, sez. I, 4.12.2008, n. 3783; Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 15.9.2008, n. 1158; Tar Lazio, Roma, sez. III, 22.7.2008, n. 7199), il Tar Toscana, accogliendo la tesi sostenuta da Luca Righi per un’amministrazione sanitaria cliente dello Studio Legale RFA, ha respinto il ricorso presentato da un concorrente che aveva contestato la sua esclusione da un concorso per mancato possesso del titolo di studio richiesto dal bando, ritenendo che quello di cui era titolare dovesse essere considerato a questo “equipollente”. Di particolare interesse, proprio perché spesso ignoto potenzialmente contraddittorio con il “senso comune” dei partecipanti ai pubblici concorsi,  è soprattutto il corollario che dal suddetto principio viene tratto dalla sentenza: la circostanza che l'”equipollenza” sia istituto di carattere eccezionale e dunque “non suscettibile di  interpretazione analogica” comporta infatti anche che esso non possa “essere esteso mediante la c.d. <equipollenza inversa>”. In altri termini, se anche in virtù di una espressa norma di legge o di regolamento, il titolo di studio “A” è dichiarato equipollente al titolo di studio “B”, non vale (come si potrebbe pensare) l’inverso. L'”equipollenza” ha dunque esclusivamente – salvo espresse disposizioni normative – “valenza unidirezionale” (come confermato anche dal Consiglio di Stato. V. Cons. Stato, sez. VI, 8.2.2016, n. 495; idem, sez. III, n. 6338/2014; idem, sez. V, 27.8.1999, n. 1005). (L.R.)