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Espropriazione – Stima indennità – L’opposizione di un comproprietario giova anche agli altri

Corte di Cassazione, sez. VI civile, 14 aprile 2016, n. 7439 (caso patrocinato da L. Righi)

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“L’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio proposta da uno solo dei comproprietari estende i suoi effetti, necessariamente unitari, anche ai comproprietari non opponenti o che siano rimasti estranei al giudizio di opposizione proposto tempestivamente dal comproprietario diligente”


Corte di Cassazione, sez. VI civile, 14 aprile 2016, n. 7439 (caso patrocinato da L. Righi)

Nell’ipotesi di espropriazione di un bene nella proprietà indivisa di più soggetti, l’opposizione  del singolo comproprietario alla stima dell’indennità effettuata in sede amministrativa (ex art. 54 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) estende i suoi effetti anche agli altri comproprietari, che  non sono litisconsorti necessari, con la conseguenza che il giudice deve determinare l’indennità in rapporto al bene considerato nel suo complesso e non alle singole quote spettanti ai compartecipi, e che l’opponente ha diritto a richiedere il deposito dell’intera indennità giudizialmente determinata (o della differenza fra quest’ultima e quella che sia stata eventualmente già depositata).

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione in un giudizio patrocinato con successo da Luca Righi a difesa di un soggetto privato, comproprietario con la madre di un bene immobile oggetto di procedura espropriativa, cui era stata liquidata, a seguito della pronuncia della Corte di Appello di Firenze, un’indennità pari a quanto corrispondente alla quota di proprietà dello stesso. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 1093/2012, – pronunciando sulla domanda, proposta dal soggetto privato, per l’accertamento della giusta indennità dovuta dall’Amministrazione per l’espropriazione di un’area di cui lo stesso era comproprietario pro-indiviso con la madre – quantificava l’indennità per l’intero, ma disponeva, erroneamente, la condanna dell’Amministrazione al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai fini del successivo versamento agli eventi diritto, della sola quota inerente alla porzione di proprietà nella titolarità del ricorrente, escludendo che analogo obbligo potesse essere sancito anche in relazione alla quota di indennità spettante alla madre che non aveva proposto il ricorso e che, peraltro, nelle more del giudizio era deceduta, lasciando il figlio come unico erede.

L’impugnazione proposta contro tale sentenza dal legale dello Studio RFA di fronte alla Cassazione si è basata sull’’indirizzo della stessa giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a muovere dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 6635 del 1993, secondo cui l’oggetto del giudizio di opposizione alla stima è la determinazione definitiva della indennità dovuta per l’espropriazione del bene unitariamente considerato. Non spetta, pertanto, al giudice dell’opposizione determinare la quota del diritto del comproprietario opponente che si traduca in quota corrispondente del diritto di credito sulla indennità depositata. Nel caso di espropriazione di bene indiviso tra più comproprietari, pertanto, la unitarietà della stima comporta unitarietà anche della pronuncia del giudice destinata a confermare, modificare o integrare il provvedimento amministrativo di determinazione dell’indennità e, quindi, non esiste un diritto di credito azionabile “pro quota” col giudizio di opposizione, ma soltanto il diritto di ciascun comproprietario espropriato, anche nell’interesse degli altri, alla determinazione dell’intero importo dell’indennità da liquidarsi per il bene in proprietà comune, espropriato nella sua entità oggettiva unitaria. In conseguenza, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che l’opposizione di un singolo comproprietario “è idonea ad estendere il giudizio alla determinazione dell’intero diritto e, quindi, dell’intera indennità, consentendogli di domandare il deposito dell’intera indennità giudizialmente determinata (o della differenza fra quest’ultima e quella che sia stata eventualmente già depositata), anziché della sola parte corrispondente alla quota di comproprietà dell’opponente stesso” (ex multis Cass., sez. VI, 24.3.2011, n. 6873; Cass., sez. I, 15.1.2009, n. 802).

La pronuncia sul punto della Corte di Appello di Firenze risultava, pertanto, aver travisato i caratteri fondamentali del giudizio di opposizione alla stima, giudizio volto solo ad offrire una tutela giurisdizionale limitatamente al giusto ammontare dell’indennizzo dovuto dall’espropriante (e quindi all’ordine di deposito delle eventuali somme aggiuntive) e non a determinare la quota spettante al soggetto comproprietario sulla indennità.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha quindi ritenuto “manifestamente fondato” il ricorso presentato per il propriop cliente dallo Studio Legale RFA, ha cassato la sentenza della Corte di Appello e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha ordinato all’Amministrazione di provvedere al pagamento dell’intero importo dell’indennità a favore del ricorrente. (F.F.)