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Pubblico impiego – Il co.co.co. ha diritto alle differenze retributive e previdenziali

Tribunale di Firenze, sez. lavoro, sent. 13 luglio 2016 (caso patrocinato da N. Felli)
Pubblico impiego – Il co.co.co. ha diritto alle differenze retributive e previdenziali
Tribunale di Firenze, sez. lavoro, sent. 13 luglio 2016 (caso patrocinato da N. Felli) 

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“Il Comune che stipuli ripetuti contratti di co.co.co. con un lavoratore, senza soluzione di continuità, dà luogo ad un rapporto che può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato che, per quanto nel pubblico impiego non può comportare la costituzione del medesimo per effetto della sentenza, tuttavia produce l’obbligo a carico dell’Ente del pagamento al lavoratore delle differenze retributive e dei ocntributi previdenziali”.


Tribunale di Firenze, sez. lavoro, sent. 13 luglio 2016 (caso patrocinato da N. Felli)

Anche nel caso di un Ente Pubblico, la ripetuta stipula con un lavoratore di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) può dar luogo ad un rapporto qualificabile come rapporto di lavoro subordinato. Il principio è stato affermato dal Giudice del lavoro del Tribunale di Firenze sul ricorso proposto da un cliente dello Studio RFA ed assistito dall’Avv. N. Felli, il quale per ben sei anni aveva svolto attività lavorativa all’interno di un impianto sportivo comunale, sulla base di contratti annuali di “co.co.co.”. La sentenza, accertato come la sequenza dei contratti, pur “a termine” e formalmente inerenti lo svolgimento di attività “libero-professionale”, comprovasse la sussistenza di un rapporto continuativo, caratterizzato inoltre da un’effettiva sottoposizione del lavoratore al potere organizzativo dell’ente pubblico ed al suo stabile inserimento nell’organizzazione del servizio comunale, ha conseguentemente riconosciuto come detto rapporto fosse in realtà qualificabile come un rapporto di lavoro subordinato. Pur ricordando che – diversamente da quello che avviene nel settore privato – l’ordinamento non consente la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato al di fuori dello svolgimento di un pubblico concorso, per effetto della “conversione” connessa all'”abuso del contratto a termine”, il Giudice del lavoro ha tuttavia affermato che in questi casi sono tuttavia dovute al lavoratore le differenze retributive (tra il compenso previsto dal contratto di “co.co.co” e lo stipendio spettante al dipendente) e la regolarizzazione previdenziale ex art. 2126 c.c. come lavoratore subordinato. (L.R.)