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Appalti pubblici – Offerte anomale

Tar Toscana, sez. I, 13 luglio 2016, n. 1302 (caso patrocinato da L. Righi)
Appalti pubblici – Offerte anomale
Tar Toscana, sez. I, 13 luglio 2016, n. 1302 (caso patrocinato da L. Righi) 

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“Il ricorso contro l’aggiudicazione proposto dalla quarta classificata in una gara di appalto è inammissibile per difetto di interesse quando la ricorrente contesti l’anomalia delle offerte meglio classificate, giacché l’utilità che essa mira a conseguire non deriva in via immediata e causale dall’accoglimento del ricorso, ma da eventi incerti e potenziali quali l’esito negativo di una verifica di anomalia che la stazione appaltante non ha ancora compiuto. E’ inoltre inammissibile il ricorso incidentale proposto nel medesimo giudizio dalla seconda classificata nella stessa gara laddove tenda non – conformemente alla funzione del ricorso incidentale – a conservare gli effetti dell’atto impugnato, ma a contestarla per ottenere l’aggiudicazione non conseguita, facendo valere doglianze indipendenti da quelle oggetto del ricorso principale che si sarebbero dovute proporre con autonoma impugnazione”. “


Tar Toscana, sez. I, 13 luglio 2016, n. 1302 (caso patrocinato da L. Righi)

Con la sentenza il T.A.R. Toscana ha risolto in senso favorevole alla società cooperativa cliente dello Studio RFA un caso particolarmente complesso nel quale la stessa è stata confermata legittima aggiudicataria di un importante appalto pubblico di pulizie, in esito ad un giudizio che era stato promosso dall’impresa quarta classificata. Quest’ultima aveva impugnato l’aggiudicazione sostenendo che l’offerta vincitrice doveva considerarsi “anomala”, al pari delle altre due che l’avevano precedute in graduatoria che avrebbero dovuto anch’esse essere escluse. Il Giudice Amministrativo ha peraltro accolto le tesi sostenute da L. Righi dichiarando inammissibile il ricorso: infatti, per potersi configurare un interesse a ricorrere della quarta classificata in una procedura di gara, “l’utilità che quest’ultima tiene a conseguire, sia essa finale o strumentale, deve derivare in via immediata e diretta e secondo criteri di regolarità causale dall’accoglimento del ricorso e non già in via mediata da eventi incerti e potenziali quali l’esito negativo di una verifica di anomalia”. Nel caso di specie, la verifica di anomalia era stata effettuata dalla stazione appaltante (peraltro con esito favorevole alla piena sostenibilità dell’offerta, contestato dalla ricorrente) soltanto nei confronti dell’aggiudicataria, mentre tale verifica  – visto l’esito positivo di quella svolta nei confronti della prima classificata – non era stata conseguentemente effettuata nei confronti della seconda e della terza classificata. Pertanto, le censure proposte dalla ricorrente, nel momento in cui quanto meno per la seconda e terza classificata si risolvevano esclusivamente nel sostenere l’incongruità economica delle relative offerte, erano tali da non consentire alla stessa di dimostrare la sussistenza concreta ed attuale dell’interesse a ricorrere da essa identificato con quello al conseguimento dell’aggiudicazione. Nel caso, infatti, tale interesse non avrebbe potuto realizzarsi per effetto della sentenza, giacché, da un lato, sarebbe stato condizionato all’esercizio da parte del Giudice Amministrativo di poteri che sono riservati all’Amministrazione (come quello di decidere se esercitare o meno la facoltà di sottoporre a verifica di anomalìa anche la seconda e terza offerta classificata, per non dire della stessa valutazione che, ove positiva, sarebbe comunque censurabile, come sottolineato dalla stessa stessa Sezione del T.A.R. Toscana (sent. n. 248/2016) solo in “casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto (Cons. St., ad. plen., 29 novembre 2012, n. 36; id. sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5450; id., sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5377)”, non potendo invece “procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione”; dall’altro, era meramente “futura ed incerta”, in quanto collegata all’ulteriore ”ipotesi” (non verificabile in giudizio) che le ulteriori due imprese che precedevano la ricorrente in graduatoria non riuscissero, ove sottoposte alla verifica di anomalìa ed al necessario svolgimento da parte della stazione appaltante del contraddittorio previsto per legge, a giustificare i costi del lavoro esposti in allegato all’offerta economica e/o comunque di dimostrare in ogni caso la complessiva remuneratività delle proprie offerte.

Interessante è anche la parte della sentenza che ha riguardato la posizione della seconda classificata. Questa, non avendo impugnato tempestivamente l’aggiudicazione a favore della cooperativa cliente dello Studio RFA, una volta ricevuto il ricorso della quarta classificata, aveva tentato di “rimediare” proponendo un “ricorso incidentale” che tuttavia a sua volta sosteneva l'”anomalia” dell’offerta vincitrice, con ciò tuttavia “distorcendo” impropriamente la funzione dello strumento processuale utilizzato. Come rilevato in giudizio da L. Righi  ed anche dalla difesa della stazione appaltante, infatti, anche il T.A.R. ha osservato che “il ricorso incidentale è necessariamente preordinato alla tutela di un interesse conservativo del controinteressato, il quale insorge per … mantenere gli effetti dell’atto impugnato … e non può veicolare una pretesa indipendente da quella fatta valere in via principale, ovvero doglianze che avrebbero dovuto essere proposte con autonoma impugnazione… (T.A.R. Lazio, Roma, I sez. 5.12.2007, n. 12470)”. Il ricorso incidentale della seconda classificata quindi, i nquanto sorretto da un interesse (quello all’aggiudicazione della gara) che non era sorto in dipenedenza dal ricorso principale della quarta classificata e che era teso a contestare, al pari di quest’ultimo, l’aggiudicazione impugnata è stato quindi ritenuto inammissibile, in conformità a pacifici orientamenti giurisprudenziali 8T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 14.12.2006, n. 2979; T.a.R. Sardegna, sez. I, 2.3.2006, n. 268). (L.R.)