+39 055.491949

Espropriazione per p.u. ed urbanistica – Convenzioni – Giurisdizione

Tribunale di Grosseto, sez. civile, sent. 30 settembre 2016, n. 756 (caso patrocinato da L. Righi)
Espropriazione per p.u. ed urbanistica – Convenzioni – Giurisdizione
Tribunale di Grosseto, sez. civile, sent. 30 settembre 2016, n. 756 (caso patrocinato da L. Righi) 

S

“Spetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo e non del Giudice Ordinario la giurisdizione su domande risarcitorie e di pagamento che si fondino su convenzioni stipulate dal Comune con un privato per la costituzione di una servitù su un’area di proprietà di quest’ultimo, destinata altrimenti ad essere espropriata per la realizzazione di una discarica”.


Tribunale di Grosseto, sez. civile, sent. 30 settembre 2016, n. 756 (caso patrocinato da L. Righi)

Con la sentenza in questione, in materia di espropriazione ed accordi sostitutivi, il Tribunale di Grosseto, aderendo alle eccezioni difensive avanzate da L. Righi, incaricato della difesa da un Comune del grossetano, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle domande (con cui erano state richieste all’Amministrazione ingenti somme a titolo di risarcimento e mancato pagamento di “indennità”) proposte da un privato il cui terreno era stato occupato per la realizzazione di una discarica. Avviata allo scopo la procedura di espropriazione, tuttavia, il Comune e il proprietario si erano accordati sottoscrivendo una convenzione (seguita dopo qualche anno da altra similare finalizzata ad allargare l’area occupata, per consentire la realizzazione dei lavori di bonifica e messa in sicurezza della discarica nel frattempo “esaurita”)  con la quale era stata costituita sull’area interessata un’apposita servitù, per la quale la parte privata avrebbe ricevuto un canone mensile. Il proprietario aveva agito contro il Comune sostenendo di aver subito ingenti danni per l’inadempimento del Comune agli obblighi contrattualmente assunti, nonché per i ritardi nell’esecuzione dei lavori di bonifica e messa in sicurezza dell’area occupata dalla discarica ormai chiusa. Oltre ad una puntuale difesa nel “merito” tendente ad evidenziare l’infondatezza delle pretese della parte privata, Luca Righi ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario cui il privato si era rivolto per una controversia che avrebbe in realtà dovuto essere proposta dinanzi al Tar. Il Tribunale di Grosseto ha accolto in pieno tale prospettazione, osservando che non poteva dubitarsi che le convenzioni (che si assumevano violate) fossero qualificabili come “accordi sostitutivi di provvedimento”, essendo state stipulate “in sostituzione” dell’esproprio, cui il privato sarebbe andato incontro e le cui procedure erano state già avviate, per la realizzazione di un’opera pubblica (come certamente era la discarica). In quanto tali, secondo le previsioni dell’art. 11 della l. n. 241/1990, che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli “accordi conclusi, nel pubblico interesse, dalla P.A. con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, se previsto dalla legge, in sostituzione di questo”, il privato ha errato nell’individuazione dell’autorità giudiziaria cui rivolgersi. La sentenza ha altresì sottolineato come ad analoga conclusione doveva giungersi tenendo conto del fatto che “la materia oggetto della convenzione è proprio quelle urbanistica, in relazione alla quale l’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 in vigore, nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000…. ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti o i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia; con una formula che abbraccia la totalità degli aspetti dell’uso del territorio, nessuno escluso (Cass sez. un. 15660/2005; 2061/2003; 105/2001)”. (L.R.)