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Edilizia – Opere interne senza autorizzazione paesaggistica – Non è reato

Tribunale di Siena, sent. 7 settembre 2016, n. 803 (caso patrocinato da N. Felli)
Edilizia – Opere interne senza autorizzazione paesaggistica – Non è reato
Tribunale di Siena, sent. 7 settembre 2016, n. 803 (caso patrocinato da N. Felli) 

I

“In area sottoposta a vincolo paesaggistico, le opere interne che non comportino modifiche esterne alla sagoma del fabbricato, o al suo prospetto, non incidono sui valori tutelati dal predetto vincolo, onde non richiedono la previa autorizzazione paesaggistica. Non sussiste pertanto in questi casi il reato di cui all’art. 181, comma 1bis, del D.lgs. n. 42/2004”.


Tribunale di Siena, sent. 7 settembre 2016, n. 803 (caso patrocinato da N. Felli)

Il Tribunale di Siena, con la sentenza in epigrafe, ha assolto i clienti dello Studio RFA, difesi dall’Avv. Nicoletta Felli dal reato di realizzazione di opere in area soggetta a vincolo paesaggistico senza la previa autorizzazione di compatibilita’ rilasciata dall’amministrazione incaricata della tutela. Gli stessi, proprietari di un immobile ubicato in area vincolata, avevano effettuato abusivamente alcuni lavori interni all’immobile in questione, finalizzati al mutamento di destinazione d’uso di alcuni vani (trasformazione di una camera in cucina e di un locale accessorio in camera) e per cio’ erano stati imputati sia del reato di abuso edilizio, che di quello connesso all’assenza dell’autorizzazione paesistica . Avendo prima dell’udienza penale chiesto ed ottenuto la sanatoria dal Comune per i profili edilizi, stante la sussistenza del requisito della “doppia conformita’” delle opere realizzate alla disciplina urbanistica, rimaneva comunque la questione dell’assenza dell’autorizzazione paesaggistica che avrebbe dovuto essere ottenuta prima della realizzazione dei lavori e la cui assenza ha rilievo penale ai sensi dell’art. 181, comma 1 bis, del D.lgs. n. 42/2004. Accogliendo tuttavia la tesi sostenuta dall’Avv. Felli, il Tribunale senese ha affermato che, trattandosi di opere realizzate “all’interno dell’abitazione dei proprietari, al piano terra e al piano seminterrato, che non hanno comportato alcuna modifica esterna ne’prospettica… non era necessaria la previa autorizzazione paesaggistica a tutela del paesaggio“. Vale la pena segnalare che l’esito di assoluzione conseguito per i clienti dello Studio RFA era tutt’altro che scontato, ove si consideri che non e’ infrequente in giurisprudenza l’espressione di orientamenti più rigidi di quelli della sentenza in commento, che ritengono necessaria l’autorizzazione paesaggistica anche per opere interne e/o realizzate nel sottosuolo (v. ad es. Cass. pen. sez. III, 16.10.2014, n. 3953). (L.R.)