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Non è necessario il permesso a costruire per un “pergolato”

Tribunale di Grosseto, Giudice monocratico penale, sentenza 16 luglio 2018, n. 641 (caso patrocinato da L. Righi)
Non è necessario il permesso a costruire per un “pergolato”
Tribunale di Grosseto, Giudice monocratico penale, sentenza 16 luglio 2018, n. 641 (caso patrocinato da L. Righi) 

I


Il “pergolato” è una struttura priva di rilievo edilizio-urbanistico e non necessita di permesso a costruire. Il principio è stato affermato dal Tribunale penale di Grosseto come presupposto dell’assoluzione, pronunciata a favore di un cliente dello Studio RFA dal reato di “abuso edilizio” in zona paesaggistica di cui all’art. 44, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001. La questione del regime autorizzatorio, ai fini edilizi-urbanistici, di strutture del genere è sempre stato particolarmente dibattuto, con pronunce spesso contraddittorie tra loro anche nella giurisprudenza amministrativa. L’esito si gioca spesso sulle “particolarità costruttive” utilizzate (v. ad es. Cons. Stato, sez. IV, n. 5008/2018; Cons. Stato, sez. VI, n. 306/2017; Tar Brescia, sez. II, n. 646/2018). Nel caso di specie, si discuteva di quello che il Comune e la Procura sostenevano fosse un “porticato”, costituito da una copertura in “incannicciato”, sostenuta da tre pali in legno ed incernierata al muro del fabbricato principale, adibita a riparo di autovetture.  La sentenza segnalata ha invece accolto la tesi sostenuta dall’Avv. Luca Righi secondo cui, date le caratteristiche costruttive, la struttura doveva più propriamente definirsi come un “pergolato”.

In tal senso, pur anche trattandosi di una struttura infissa al suolo e permanente, è stato tra l’altro ritenuto determinante, oltre al fatto che essa era aperta su tre lati, che la copertura fosse di materiale precario (“incannicciato”) e quindi facilmente amovibile. Sull’essenzialità di questi due elementi (per distinguere il “pergolato” – che non necessita di permesso a costruire, dalle “tettoie” o dai “porticati” che invece lo richiedono) in effetti anche la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato pare concordare. E’ stato affermato recentemente che i “pergolati sono “strutture realizzate al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituiti da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Di norma quindi il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio. Di contro, il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa” Cons. Stato, sez. IV, n. 5008/2018, cit.).

Anche la L.R. Toscana è stata nel caso di particolare aiuto, laddove l’art. 137 della L.R. n. 65/2014 elenca le opere, interventi o manufatti “che non necessitano di abilitazione edilizia”, indicando tra questi gli “elementi di arredo o di delimitazione di giardini e spazi pertinenziali, quali: 1) i pergolati, limitatamente alle strutture leggere variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche…” (L.R.)