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L’avvocato non può aumentare “ex post” la notula a saldo che ha inviato al cliente

Tribunale di Lucca, sentenza 11 luglio 2018, n. 1129 (caso patrocinato da L. Righi e N. Felli)
L’avvocato non può aumentare “ex post” la notula a saldo che ha inviato al cliente
Tribunale di Lucca, sentenza 11 luglio 2018, n. 1129 (caso patrocinato da L. Righi e N. Felli) 

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L’avvocato che invia al proprio cliente una notula “a saldo” per l’attività svolta, non può successivamente aumentarla senza che vi siano ragioni giustificative.  L’interessante principio è stato sancito dal Tribunale di Lucca, in accoglimento delle tesi sostenute dagli Avv. Luca Righi e Nicoletta Felli dello Studio RFA per dei clienti stranieri che erano stati convenuti in giudizio da un legale che  aveva agito nei confronti dei medesimi per ottenere il pagamento di compensi relativi ad attività giudiziale, il cui importo era stato contestato. Tra l’altro, al professionista era stato eccepito il fatto di aver dapprima inviato notule a saldo in cui erano stati esposti importi che, successivamente, erano stati inspiegabilmente aumentati attraverso l’invio di notule sostitutive di quelle originarie. Gli avvocati dello Studio RFA avevano in particolare rilevato che tale comportamento non poteva essere giustificato semplicemente dal fatto che le notule originarie non erano state tempestivamente pagate, prima della loro “sostituzione”, e doveva invece considerarsi in contraddizione innanzitutto con quanto previsto specificamente dallo stesso Codice Deontologico degli avvocati che, sia nella versione oggi vigente (art. 29 del Codice approvato dal CNF in data 31.1.2014), che in quella precedente (art. 43), prevede espressamente che “l’avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva”. A conferma di ciò si è espresso recentemente lo stesso C.N.F. con sentenza 7.3.2016, n. 44. In secondo luogo, la stessa giurisprudenza della Cassazione, pur ammettendo la possibilità per l’avvocato, dopo aver presentato una prima parcella, di presentarne altra di importo maggiore, precisa che il Giudice debba, in caso di contestazione, “valutare se esistono elementi – discrezionalmente apprezzabili – che facciano ritenere giustificata e legittima la maggiore richiesta” (v. ad es. Cass civ. sez. II, 3.7.2003, n. 10532; idem, 22.1.1997, n. 621). Il Tribunale di Lucca, in applicazione di tali principi, ha in effetti ritenuto che, nel caso di specie, non vi fosse alcuna ragione che potesse giustificare da parte del professionista l’aumento dei compensi richiesti originariamente, con ciò accogliendo in pieno le tesi sostenute dallo Studio RFA per i propri clienti. (L.R.)