+39 055.491949

Il diritto di accesso delle associazioni rappresentative di “interessi diffusi”: le guide turistiche e le concessione dei “servizi aggiuntivi museali”

Tar Campania - Napoli - sez. VI, 5 gennaio 2022, n. 98 (caso patrocinato da L. Righi)

L

Le associazioni rappresentative di “interessi diffusi”, come quelli degli appartenenti ad una determinata categoria professionale, hanno diritto di accesso alla documentazione amministrativa a condizione che sussista un collegamento effettivo tra gli interessi rappresentati e la loro tutela e la documentazione richiesta.

Il principio, da tempo pacifico in giurisprudenza, ma spesso violato in sede applicativa dalle amministrazioni, ha costituito il presupposto dell’accoglimento del ricorso presentato dallo Studio RFA per una delle associazioni maggiormente regionali rappresentative delle guide turistiche campane, cui era stato negato dalla Reggia di Caserta l’accesso alla documentazione inerente l’affidamento in concessione dei “servizi museali aggiuntivi” presso il complesso vanvitelliano.

L’associazione aveva in particolare motivato l’istanza di accesso in ragione dell’interesse alla verifica della disciplina del rapporto contrattuale in essere con il concessionario privato gestore dei suddetti servizi presso la Reggia di Caserta, con specifico riferimento ai servizi di “guida e assistenza didattica”, riguardo ai quali da tempo le associazioni delle guide turistiche lamentano lo svolgimento in violazione delle loro prerogative professionali da parte dei concessionari dei “servizi museali” operanti presso i principali siti culturali.

Il Tar Campania, con la sentenza in questione, ha confermato che “la posizione conoscitiva azionata dalla ricorrente, volta a verificare se ed in base a quali atti sia stato consentito dall’Amministrazione all’interno di un sito UNESCO come quello della Reggia di Caserta lo svolgimento da parte di soggetti non abilitati di attività rientranti nell’ambito riservato alla professione di guida turistica, risulta chiaramente strumentale a consentire il pieno e consapevole espletamento delle proprie finalità istituzionali“. L’associazione difesa dallo Studio RFA, è stata infatti ritenuta “portatrice di un interesse diretto, essendo la domanda di ostensione attinente ad interessi ed aspettative proprie dell’istante, nella sua qualità di ente esponenziale; concreto, in quanto volto ad ottenere l’accesso ad un documento strumentale alla salvaguardia di una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si è chiesto accesso (il corretto esercizio dell’attività di guida turistica); infine, attuale in quanto gli atti a cui chiede di accedere sono idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei confronti degli utenti“.

La sentenza ha altresì negato che potesse costituire ostacolo all’accoglimento dell’istanza il fatto che la stessa non identificasse gli estremi identificativi degli atti richiesti e che il riferimento “alle convenzioni regolanti il rapporto di concessioni ed agli atti costituenti la lex specialis della gara per l’affidamento della concessione dei servizi museali aggiuntivi, in particolare per le parti inerenti i cd. servizi di <guida e assistenza didattica>“,  fosse idoneo a consentire  all’Amministrazione la facile individuazione dei documenti oggetto dell’accesso.

E ciò in applicazione del principio secondo cui “non può pretendersi che l’istante in sede di accesso agli atti indichi specifici dati (quali il numero di protocollo e la data di formazione di un atto) non in suo possesso“ essendo sufficiente che siano indicati “l’oggetto e lo scopo” dell’atto e siano fornite all’amministrazione indicazioni sufficientemente precise e circostanziate che consentano di individuare, con certezza, gli atti richiesti ed all’amministrazione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda” (T.A.R. Lazio, sez. I, 24-3-2016, n. 3694 che richiama T.A.R. Lazio, sez. III quater, 10-3-2011, n. 2181; Cons. Stato, sez. VI, 27-10-2006 n. 6441; T.A.R. Lazio, sez. III, 16-6-2006 n. 4667)”. (L.R.)