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“Bonus 110%”: il confinante non può opporsi al “cappotto termico”

Tribunale di Lucca, ordinanza 14 ottobre 2022 (caso patrocinato da Luca Righi)
“Bonus 110%”: il confinante non può opporsi al “cappotto termico”
Tribunale di Lucca, ordinanza 14 ottobre 2022 (caso patrocinato da Luca Righi) 

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L’esecuzione di interventi edilizi per usufruire del c.d. “bonus 110%” per l’efficientamento energetico degli edifici ha spesso originato problematiche in materia condominiale e di rapporti di vicinato di non facile soluzione. L’ordinanza del Tribunale di Lucca qui segnalata, che rappresenta uno dei “casi di successo” dello Studio RFA, è meritevole di attenzione sia perché  rappresenta uno dei primi precedenti specifici in materia; sia perché si riferisce ad un caso che può frequentemente emergere nella pratica quando la realizzazione del c.d. “cappotto termico” degli edifici comporti la necessità di occupare temporaneamente o addirittura in maniera permanente proprietà contermini.

In proposito, in accoglimento delle tesi sostenute dal Prof. Avv. Luca Righi dello Studio RFA, il Tribunale ha sancito il principio secondo cui il proprietario confinante non può opporsi al “cappotto termico” sulla facciata dell’immobile adiacente, anche se lo “spessore” dello stesso invada la “colonna d’aria” sovrastante alla sua proprietà.  Il caso riguardava un condominio che aveva deliberato di installare il c.d. “cappotto termico” sulle facciate dell’edificio condominiale. Senonché aveva trovato insormontabile ostacolo nell’impossibilità di installare i ponteggi necessari per i lavori all’interno della corte di proprietà esclusiva di un proprietario immediatamente adiacente. Quest’ultimo si era infatti opposto, negando non solo la propria autorizzazione all’occupazione temporanea della corte, ma contestando “in radice” l’installazione del “cappotto” sulla facciata dell’edificio condominiale adiacente, lamentando che lo “spessore” del relativo materiale isolante (all’incirca 15-18 cm) avrebbe invaso la “colonna d’aria” sovrastante alla corte di sua proprietà esclusiva e, per una porzione, si sarebbe “appoggiato” sul tetto del fabbricato di sua proprietà, “in aderenza” a quello del condominio interessato. Pronunciandosi sul ricorso proposto in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. dallo Studio RFA, il Tribunale ha invece ordinato al proprietario confinante  di consentire l’occupazione temporanea del proprio terreno per l’installazione dei ponteggi, respingendo altresì la pretesa del confinante di impedire l’installazione del “cappotto termico” da parte del condominio.

Per il primo aspetto, la sentenza ha ricordato che, “per giurisprudenza consolidata l’art. 843 c.c. non consente solo l’accesso e il passaggio sul fondo altrui per costruire o riparare una propria opera, ma anche la permanenza e l’occupazione dello stesso fondo per il tempo necessario per l’esecuzione di lavori non istantanei; è quindi legittima l’occupazione temporanea di una parte del fondo per collocarvi un’impalcatura indispensabile alla riparazione della facciata esterna dell’edificio confinante (Cass. 32100/2021)“.

Non sono invece noti precedenti specifici quanto alla seconda parte della pronuncia. Questa ha imposto al proprietario confinante di consentire l’installazione del “cappotto termico” sulla facciata dell’edificio condominiale adiacente, pur anche se lo stesso avrebbe finito, dato lo “spessore” del materiale isolante (circa 15-20 cm), per invadere permanentemente la “colonna d’aria” sovrastante la corte/giardino proprietà del primo e, per una porzione e per appoggiarsii sarebbe sul tetto di un fabbricato di proprietà del medesimo vicino.  Il Tribunale ha bensi’ riconosciutoo che la proprietà del suolo si estende anche alla “colonna d’aria” ad esso sovrastante. Ma ha osservato che, ai sensi dell’art. 840 c.c., il proprietario del suolo può opporsi all’utilizzo della suddetta “colonna d’aria” soltanto se dimostri di avervi un concreto interesse. Nel caso di specie, l’ordinanza non ha ritenuto che il confinante potesse comprovare l’esistenza di “un concreto interesse … ad opporsi alla realizzazione del cappotto termico ai sensi dell’art. 840 comma 2 c.c.“, non avendo dimostrato “un pregiudizio economicamente apprezzabile in concreto con riguardo alle caratteristiche e alla destinazione anche futura del fondo (Cass. 15698/2020)“.  E ciò sia per l’esiguità dell’occupazione, sia perché la stessa non avrebbe potuto pregiudicare in alcun modo – come aveva sostenuto la controparte – le possibilità di un’ipotetica “sopraelevazione”. (L.R.)