+39 055.491949

Appalti pubblici – Offerte anomale – Verifica “facoltativa” – Costo del lavoro

Tar Marche, sez. I, 29 novembre 2016, n. 78 (caso patrocinato da L. Righi)

L

“E’ ammissibile il ricorso dell’impresa terza classificata in una gara di appalto la quale contesti il mancato esercizio da parte della stazione appaltante della facoltà discrezionale di sottoporre le imprese meglio classificate alla verifica di anomalia, ex art. 86, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006 quando esse si discostino in maniera evidente e rilevante dai costi medi del lavoro delle tabelle ministeriali”..


Tar Marche, sez. I,  29 novembre 2016, n. 78 (caso patrocinato da L. Righi)

La sentenza, su ricorso proposto da L. Righi per un consorzio di cooperative di importanza nazionale, si inserisce nella scia della pronuncia n. 8/2014 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale ha statuito che, in una gara di appalto pubblico, l’impresa terza classificatasi in graduatoria può contestare le scelte della stazione appaltante in ordine all’opportunità di procedere o meno alla c.d. “verifica facoltativa” dell’anomalia delle offerte meglio classificatesi. L’art. 86, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006 prevede infatti che, anche se non si verifichino le condizioni previste dal precedente comma 2 (ottenimento di un punteggio, sia per l’offerta tecnica che per quella economica, superiore ai 4/5 del totale), che rendono “obbligatoria” la verifica della congruità delle offerte, l’amministrazione ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica l’offerta che “in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa“. Il “mancato esercizio” di tale facoltà è sindacabile quando sussistano quegli “elementi specifici” che legittimano l’esercizio del potere. Tra questi, il Tar Marche, accogliendo la tesi sostenuta dal ricorso, ha ritenuto vi siano anche rilevanti scostamenti dai costi medi del lavoro delle tabelle ministeriali. Per quanto infatti, conformemente alla giurisprudenza consolidata,  i valori delle tabelle ministeriali non siano inderogabili e che eventuali scostamenti possano essere oggetto di “giustificazioni” da parte dei concorrenti, tuttavia ciò “non esclude che uno scostamento rilevabile immediatamente in sede di gara costituisca indice sintomativo… a fronte del quale il citato art. 86, comma 3, legittima l’avvio della verifica di congruità”. Il fatto dunque che la stazione appaltante, a fronte della sussistenza di detti “indici”, non abbia esercitato la facoltà attribuitale dalla norma, senza tuttavia fornire alcuna motivazione di tale scelta, costituisce motivo di annullamento dell’aggiudicazione pronunciata, con conseguente obbligo dell’amministrazione di procedere alla verifica omessa, ovvero di motivare specificamente in ordine all’inopportunità di effettuarla. (L.R.)