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Appalti pubblici e costo del lavoro: ammissibile il risparmio sui costi tabellari dovuto alla concentrazione delle ferie nei periodi di “fermo” del servizio

Tar Toscana, sez. I, 30 marzo 2021, n. 450 (caso patrocinato da L. Righi)

I

In sede di verifica della correttezza del costo del lavoro nell’offerta presentata in una gara per un appalto pubblico di servizi, è ammissibile giustificare il risparmio sui costi orari del lavoro delle Tabelle Ministeriali per i minori costi di sostituzione per ferie dei dipendenti dovuti ad un’organizzazione del lavoro prevista dall’appaltatore che concentri le ferie dei dipendenti nei periodi di “fermo” del servizio appaltato.

Il Tar Toscana, con la sentenza in epigrafe rispetto alla quale non risultano precedenti, ha conseguentemente confermato l’aggiudicazione conseguita da una cooperativa cliente dello Studio RFA di un appalto di “servizi scolastici ausiliari”.

Contro l’aggiudicazione aveva ricorso altra concorrente, contestando l’insostenibilità economica dell’offerta vincitrice in quanto basata su un costo del lavoro ritenuto eccessivamente basso rispetto a quello medio tabellare del settore di riferimento.

Lo scostamento era stato peraltro giustificato dalla cooperativa aggiudicataria facendo presente che i servizi in questione, legati al calendario scolastico, prevedevano dei periodi di “fermo” nei periodi corrispondenti alle vacanze scolastiche. Pertanto essa aveva previsto di far svolgere le ferie ai propri dipendenti prevalentemente in quegli stessi periodi. Il che avrebbe comportato significativi risparmi per la connessa diminuzione dei “costi di sostituzione” del personale .

Accogliendo le tesi difensive sostenute dal Prof. Avv. Luca Righi nella peculiare fattispecie oggetto del giudizio, il Tar ha in particolare riconosciuto che <la possibilità di concentrare le ferie dei dipendenti nei periodi in cui non è richiesta la loro prestazione lavorativa in relazione alla natura del servizio da svolgere, è in effetti fonte di risparmi di spesa che possono abbattere il costo complessivo della manodopera>. In quei periodi infatti il dipendente in ferie non ha necessità di essere sostituito (non essendo “attivo” il servizio per cui è impiegato). Il che determina un abbattimento dei “costi di sostituzione”  che sono inclusi nel costo medio orario del lavoro previsto dalle Tabelle Ministeriali).

La sentenza ha quindi riconosciuto la <possibilità di detrarre dal costo del lavoro complessivamente inteso … le ore di ferie non coperte da sostituzione e i conseguenti risparmi di spesa>. Ha conseguentemente dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato dall’impresa concorrente che, da un lato, aveva contestato questa possibilità; dall’altro, non aveva dimostrato altrimenti (come sarebbe stato suo preciso onere  l’insostenibilità dell’offerta aggiudicataria. (L.R.)