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Appalti pubblici e consorzi: punteggi per rating di legalità e certificazione di qualità

Tar Lazio - Roma, sez. I, 29 marzo 2021, n. 2084 (caso patrocinato da L. Righi)

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La sentenza del Tar Lazio in commento, a quanto consta, è la prima in giurisprudenza in tema di attribuzione di punteggi premiali per il “rating di legalità” e le “certificazioni di qualità” ad offerte presentate da “consorzi”. Costituisce l’ulteriore “caso di successo” per il Prof. Avv. Luca Righi in materia di appalti, una delle principali materie di specializzazione dello Studio legale RFA.

E’ noto che la partecipazione alle gare di appalto dei consorzi (nelle diverse tipologie previste dei “consorzi ordinari”, dei “consorzi stabili” e dei “consorzi di cooperative”) costituisce uno degli aspetti maggiormente problematici e controversi della materia. Gran parte delle sentenze, tuttavia, hanno finora riguardato questioni relative al possesso dei requisiti per l’accesso di tali soggetti alle procedure concorsuali.

La specificità del caso affrontato dalla sentenza in epigrafe è invece che in esso si discuteva invece della valutazione delle offerte presentate da due soggetti aventi entrambi “natura consortile”,  appartenenti peraltro a due diverse tipologie (un consorzio di cooperative e un “consorzio stabile”). Ad accrescere la complessità era poi il fatto che la questione si poneva riguardo ad elementi di valutazione previsti dalla disciplina di gara a loro volta peculiari, come il possesso del “rating di legalità” e di una determinata “certificazione di qualità“. Ad essi era legata l’attribuzione di punteggi premiali ai fini dell’aggiudicazione.

Il concorrente giunto secondo, un “consorzio stabile”, lamentava che al primo classificato (un importante “consorzio di cooperative”, cliente dello Studio RFA) fosse stato attribuito il punteggio più alto previsto per il “rating di legalità”. E ciò tenendo in considerazione il rating massimo (“tre stellette”) posseduto dal consorzio, invece di quello inferiore (“due stellette”) posseduto dalla cooperativa esecutrice. Il ricorrente “consorzio stabile” contestava inoltre il fatto, ritenuto contraddittorio, che invece, per  l’attribuzione del punteggio che lo riguardava relativo al possesso della “certificazione di qualità BH OHSAS 18001” (inerente la qualità dell’organizzazione aziendale per la gestione della salute e sicurezza del lavoro), la stazione appaltante avesse richiesto che la stessa fosse posseduta non tanto e non solo dal consorzio, ma anche da tutte le cooperative esecutrici, le quali, nel caso di specie, non lo possedevano.

Accogliendo le argomentazioni difensive svolte dal Prof. Avv. Luca Righi, il Tar Lazio ha respinto il ricorso. La sentenza ha affermato che “se per la valutazione delle offerte in una gara di appalto sono previsti punteggi per il possesso del <rating di legalità> e per il possesso di <certificazioni di qualità>, è ragionevole che, nel caso di consorzi, la Commissione differenzi se i concorrenti da valutare siano consorzi stabili o consorzi di cooperative”. Infatti, “al consorzio di cooperative aggiudicatario si applica la disciplina della L. 422/1909 che lo costituisce come un soggetto autonomo, giuridicamente distinto dalle singole cooperative consorziate”. Per cui “l’attività compiuta dalle consorziate è imputata [in tali casi] organicamente al consorzio, come unico ed autonomo centro di imputazione e di riferimento di interessi. Il consorzio in questione è l’unica controparte del rapporto di appalto, sia nella fase di gara che in quella di esecuzione del contratto“. Il punteggio premiale per il “rating di legalità” va dunque attribuito tenendo conto di quello posseduto direttamente ed “in proprio” dal consorzio di cooperative e non dalle cooperative consorziate esecutrici.

E’ altrettanto ragionevole che diversa soluzione sia invece adottata per l’attribuzione del punteggio al possesso delle “certificazioni di qualità”. Il rating di legalità è infatti “un meccanismo premiale degli standard di legalità adottati dall’offerente …, mentre il certificato di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori incide in maniera diretta sulla qualità della prestazione e deve essere quindi posseduto da tutte le società consorziate e dal Consorzio medesimo”. (L.R.)  Luca RIGHI | LinkedIn