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Appalti pubblici: l’esclusione per falsa dichiarazione sui requisiti in una precedente gara va dichiarata anche se ancora non iscritta nel casellario ANAC

T.R.G.A. Trento, sent. 5 marzo 2021, n. 35 (caso patrocinato da L. Righi)

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L’impresa che sia stata esclusa da una precedente gara per falsa dichiarazione circa il possesso di un requisito di partecipazione deve dichiarare la circostanza nel DGUE delle gare successive, anche se il fatto non sia stato ancora oggetto di iscrizione nel Casellario ANAC.  Trattasi di fatto potenzialmente rilevante come “grave illecito professionale”, ai sensi dell’art. 80, comma 5, del Codice degli Appalti che deve essere dichiarato per consentire alla stazione appaltante di effettuare le relative valutazioni, onde l’omissione della dichiarazione comporta di per sé l’esclusione dalla gara del concorrente.

Il TRGA Trento ha quindi accolto la tesi sostenuta dal Prof. Avv. Luca Righi per una società cliente dello Studio RFA in un complesso contenzioso relativo all’affidamento di un’importante gara per l’affidamento di servizi pubblici di riscossione, che aveva visto originariamente vincitrice un’impresa che in una precedente analoga gara era stata “segnalata” all’ANAC dalla stazione appaltante per aver dichiarato il possesso di un requisito di capacità tecnica (svolgimento di servizi identici presso un determinato Comune) risultato non sussistente.

La sentenza segnalata ha ritenuto, richiamando precedente giurisprudenza toscana (v. T.A.R. Toscana, Sez. I, 30 dicembre 2020, n. 1755), che la mancata iscrizione della decadenza da una precedente aggiudicazione nel Casellario informatico non rende inutilizzabile l’informazione da parte della stazione appaltante.

La disposizione dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), del decreto legislativo n. 50/2016, infatti, costituisce una «norma di chiusura che impone agli operatori economici di dichiarare tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause tipizzate di esclusione la cui rilevanza deve essere apprezzata caso per caso dalla Stazione appaltante (e non a priori dall’ANAC)»; inoltre, «secondo quanto recentemente stabilito dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di stato nella sentenza n. 16 del 2020, può costituire fonte degli obblighi informativi rilevanti ai fini della ammissione alla gara anche la stessa lex specialis la quale nella specie chiedeva ai concorrenti di effettuare una dichiarazione omnicomprensiva di tutte le situazioni potenzialmente incidenti sul corretto svolgimento della procedura senza effettuare alcun filtro preventivo di rilevanza».

Specificamente poi rispetto alla configurabilità come “grave illecito professionale” di un’esclusione per “falsa dichiarazione” resa in altra gara, va ricordato che sul tema si è da ultimo pronunciato il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, 8.10.2020, n. 5967) che ha superato un diverso precedente  orientamento, sulla base di un’attenta esegesi delle disposizioni della disciplina eurounitaria  in materia di appalti di cui alla direttiva 2014/24/UE e dei connessi pronunciamenti della Corte di Giustizia UE (segnatamente di quanto affermato dalla sent. 19.6.2019, in causa C-41/18), secondo cui “le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero mantenere la facoltà di ritenere che vi sia stata grave violazione dei doveri professionali prima che sia stata presa una decisione definitiva e vincolante sulla presenza di motivi di esclusione obbligatori”.

Ricordato inoltre che anche secondo la giurisprudenza nazionale, l’art. 80, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 reca “un’elencazione puramente esemplificativa e riconosce alla stazione appaltante di poter desumere la sussistenza di <gravi illeciti professionali> da ogni altra vicenda pregressa dell’attività professionale dell’operatore economico di cui venga accertata la contrarietà ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa, se reputata idonea a metterne in dubbio l’integrità o l’affidabilità”, la IV Sezione del Supremo Consesso ha infatti concluso – conformemente a quanto ritenuto dal TRGA nella sentenza in commento – che “nel catalogo degli illeciti professionali p[uò] rientrare … anche l’aver reso una falsa dichiarazione in una precedente gara, indipendentemente dal fatto che vi sia stata annotazione da parte dell’ANAC”. (L.R.)