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Abusi edilizi su immobili vincolati: spetta solo alla Sovrintendenza sanzionarli ma anche al Comune vigilare

Tar Toscana, sez. III, 14 gennaio 2021, n. 7 (caso patrocinato da N. Felli)

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Nel caso di abusi edilizi su immobili vincolati in quanto dichiarati monumento nazionale o di interesse particolarmente importante ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 spetta in via esclusiva alla Sovrintendenza erogare le relative sanzioni. Ciò tuttavia non esclude i Comuni dall’attività di vigilanza e di accertamento degli illeciti. E ciò in virtù della competenza generale di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia sul proprio territorio, che li onera di segnalare alle Sovrintendenze gli eventuali abusi su edifici vincolati per richiedere per l’irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

La Terza Sezione del Tar Toscana, nella sentenza segnalata (n. 7 del 14.1.2021), emessa su un altro dei casi di successo dello Studio RFA difeso dall’Avv. Nicoletta Felli , ha chiarito la questione, spesso controversa, della competenza sanzionatoria degli abusi compiuti su edifici e complessi sottoposti a vincolo “individuale” per il loro valore storico-artistico-monumentale dal Codice dei Beni Culturali di cui al D.lgs n. 42/2004, in rapporto a quella attribuita in via generale ai Comuni dal Codice dell’Edilizia di cui al DPR n. 380/2001.

Sulla base di un’articolata e completa ricostruzione della disciplina rilevante dei due Codici, la pronuncia ha osservato i primi due commi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 attribuiscono ai Comuni un generale potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio di riferimento.

Al potere di vigilanza si accompagna quello di ordinare la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi a fronte di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Anche qualora siano interessate aree assoggettate a specifiche tutele, ivi compresa quella paesaggistica, è sempre il Comune che provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire nel procedimento, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.

Laddove, peraltro, gli abusi interessino immobili dichiarati monumento nazionale o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, il secondo comma dell’art. 27 cit. prevede che sia il Soprintendente a procedere alla demolizione “su richiesta della Regione, del Comune o delle altre autorità preposte alla tutela”.

Da ciò si deriva che il legislatore statale ha inteso attribuire in via esclusiva alle Soprintendenze la competenza ad adottare le ordinanze di demolizione e rimessione in pristino in caso di abusi su assoggettati a vincolo monumentale (Cons. Stato, sez. VI, 8 agosto 2014, n. 4224). Il che si spiega con la volontà di riservare al vaglio dell’organo dotato delle necessarie competenze tecniche l’adozione di iniziative destinate a incidere direttamente sul bene oggetto di tutela, a differenza degli interventi di demolizione e ripristino da eseguirsi su immobili non vincolati, ancorché eventualmente ricadenti in aree vincolate, che di per sé non comportano rischi per il bene tutelato.

Tuttavia, ciò non significa che in questi casi non permanga un ruolo del Comune. E’ anzi la normativa nella materia della sorveglianza edilizia a prevedere che Comuni e Soprintendenze, pur con attribuzioni diversificate, “diano vita a un plesso funzionalmente unitario a tutela di interessi inscindibilmente collegati, stante il carattere plurioffensivo dell’illecito edilizio ricadente su immobili vincolati; al punto che, quando si tratti di questi ultimi, l’art. 27 co. 2 del d.P.R. n. 380/2001 non esclude i Comuni dall’attività di vigilanza e di accertamento degli illeciti, ma li onera di rivolgersi alle Soprintendenze per l’irrogazione delle corrispondenti sanzioni”. (L.R.)