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Appalti pubblici e privati – Diritto di recesso del committente

Tribunale di Arezzo, sentenza 9 dicembre 2015, n. 1359 (caso patrocinato da L. Righi)
Appalti pubblici e privati – Diritto di recesso del committente
Tribunale di Arezzo, sentenza 9 dicembre 2015, n. 1359 (caso patrocinato da L. Righi) 

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“Nel contratto di appalto il recesso da parte del committente è esercitabile <ad nutum> durante la sua esecuzione, rappresentando l’esercizio di un diritto potestativo riservato alla libera auto-determinazione del committente medesimo, sottratto al controllo di terzi e dell’appaltatore, senza che assumano rilievo i motivi che lo hanno determinato”


Tribunale di Arezzo, sentenza 9 dicembre 2015, n. 1359 (caso patrocinato da L. Righi)

Il Tribunale di Arezzo, sulla base del principio in epigrafe, ha accolto le tesi sostenute con successo da Luca Righi per un’associazione cliente dello Studio RFA. Quest’ultima aveva affidato ad una società di consulenza un appalto per lo svolgimento di attività inerenti l’organizzazione e la gestione di un programma di cooperazione nel settore agricolo finanziato da contributi comunitari. Successivamente, anche a fronte dell’insoddisfazione nei confronti dell’operato dell’appaltatrice che a suo avviso non stava adempiendo correttamente e tempestivamente alle obbligazioni assunte, aveva deciso di comunicare alla stessa la propria volontà di recedere dal contratto e riassumere in proprio l’esecuzione dei compiti che erano stati “esternalizzati”. L’appaltatrice aveva a questo punto agito sostenendo l’illegittimità del recesso e chiedendo anzi a sua volta il risarcimento dei danni subiti per l’asserito inadempimento della committente, la quale aveva posto fine anticipatamente al contratto senza giustificazione.

La domanda dell’appaltatrice è stata tuttavia respinta dal Tribunale, il quale ha osservato, come sostenuto dal la difesa sostenuta dal partner dello Studio RFA, come il recesso fosse stato legittimamente intimato dalla committente e costituisca nel contratto di appalto – stante il carattere “fiduciario” dello stesso – un diritto spettante all’appaltante che può essere esercitato in qualsiasi momento senza che assumano alcun rilievo i motivi che lo abbiano determinato, né che sia necessario allegare un inadempimento da parte dell’appaltatore (così anche Cass. civ. n. 10440 del 22.4.3008; idem, n. 11642 del 29.7.2003). Il recesso, d’altronde, dà diritto all’appaltatore di pretendere non il risarcimento del danno, “ma unicamente il diritto alla percezione dell’indennizzo (integrante un’ipotesi di responsabilità da atto lecito) previsto dall’art. 1671 c.c., in relazione alle voci costituite dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dal mancato guadagno”. Non avendo nel caso di specie l’appaltatrice richiesto tale indennizzo, ma esclusivamente il risarcimento del danno per il presunto illecito inadempimento della committente, nessun importo le è stato dunque riconosciuto. (L.R.)