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Appalti di servizi socio-sanitari – Monti-ore per attività assistenziali

Tar Toscana, sez. I, 11.12.2015, n. 1692 (caso patrocinato da L. Righi)

N

“Negli appalti di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali inerenti la gestione di strutture residenziali e/o semi-residenziali (nel caso centri diurni per anziani), la normativa vigente nella Regione Toscana (in particolare il Regolamento Regionale 15/R/2008) prevede monti-ore minimi inderogabili riguardanti le attività di assistenza alla persona, commisurati al tipo di struttura ed alle sue dimensioni. I suddetti monti-ore non possono essere neppure in minima parte utilizzati per lo svolgimento di altre attività pur comprese nell’appalto ed inerenti la gestione della struttura, come quelle di pulizia degli ambienti, per i quali, anche quando siano svolte dallo stesso personale che svolge i servizi di assistenza alla persona, debbono essere previsti monti-ore ulteriori, a pena di inammissibilità dell’offerta”.


Tar Toscana, sez. I, 11.12.2015, n. 1692 (caso patrocinato da L. Righi)

Gli appalti di servizi sociali e socio-sanitari, che costituiscono uno dei settori in cui è maggiormente attivo il mondo della cooperazione, sono uno degli ambiti specialistici in cui frequentemente lo Studio Legale RFA, ed in particolare L. Righi, è chiamato a difendere la posizione di primarie cooperative che operano in campi così delicati come quelli che si riferiscono ai c.d. “servizi alla famiglia e alla persona”, soprattutto quando si tratta di soggetti particolarmente “deboli” (anziani, disabili, tossicodipendenti etc.). Le questioni che si pongono nei relativi giudizi che si svolgono dinanzi al Giudice Amministrativo e riguardano le gare per gli affidamenti di questo tipo particolare di servizi, oltre a riguardare tematiche analoghe a quelle che si ritrovano in ogni altro settore degli appalti pubblici, spesso coinvolgono anche aspetti del tutto peculiari, connessi alla normativa specifica, quasi sempre di livello regionale, che disciplina lo svolgimento di tale tipologia di servizi e la qualità e quantità delle prestazioni che devono essere assicurate agli utenti degli stessi. Nel caso trattato dalla sentenza in epigrafe, la Cooperativa sociale assistita da L. Righi, che era giunta seconda nella gara per l’affidamento dei servizi di gestione di due centri diurni per anziani e disabili di un’ASL toscana, ha invece ottenuto l’aggiudicazione dell’appalto a seguito dell’accoglimento del ricorso presentato dal socio dello Studio Legale RFA che aveva sostenuto l’inammissibilità dell’offerta presentata dalla vincitrice, in quanto prevedeva dei “monti-ore” per l’espletamento dell’appalto che, per quanto apparentemente rispettosi del capitolato, in realtà erano insufficienti rispetto a quanto previsto dall’apposito Regolamento Regionale 15/R/2008 che, in attuazione della L.R.T. n. 41/2005, disciplina tra l’altro i requisiti organizzativi, strutturali  e di qualità delle prestazioni erogate delle strutture residenziali e semiresidenziali soggette ad autorizzazione e facenti parte del c.d. “sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale“. In tale contesto, in particolare, il regolamento regionale prevede, per ciascuna tipologia di struttura che eroga prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali determinati “monti-ore” minimi che devono essere inderogabilmente assicurati per i vari tipi di “servizi alla persona”. Il Tar, prendendo atto di tale circostanza, ha dunque sottolineato come, proprio per l’inderogabilità di tali specifici “monti-ore” dedicati, i progetti di gestione presentati dalle imprese concorrenti alle gare di appalto per l’affidamento della gestione di queste strutture, non possono legittimamente prevedere che gli stessi possano essere utilizzati, neppure in parte, per coprire lo svolgimento di attività diverse da quelle “assistenziali”, per quanto comunque inerenti la suddetta gestione e contemplate dal capitolato di gara. Nel caso di specie, la sentenza ha conseguentemente dichiarato l’inidoneità dell’offerta che era risultata vincitrice, laddove è stato accertato che la stessa, pur prevedendo “monti-ore” apparentemente in linea con il Regolamento Regionale, non aveva tuttavia previsto – né comunque aveva espressamente precisato quale fosse – un numero di ore “ulteriori” che potessero ritenersi sufficienti per assicurare anche l’espletamento delle attività di pulizia dei locali dei centri diurni oggetto dell’appalto, che il gestore avrebbe comunque dovuto assicurare a norma di capitolato. Il Tar, preso atto che la cooperativa che era stata dichiarata vincitrice aveva affermato che le pulizie dei locali sarebbero state svolte dallo stesso personale incaricato delle attività assistenziali e pur ammettendo che ciò fosse possibile secondo la disciplina contrattuale delle relative figure professionali, ha in merito rilevato come, anche se ciò non era richiesto espressamente dalla lex specialis,  fosse comunque ed a maggior ragione “necessario indicare chiaramente le ore che il personale di assistenza dedica alle ore di pulizia, fermo restando che tali ore non devono essere conteggiate nelle ore di assistenza e che la chiarezza rispetto all’elemento di cui sopra risulta determinante per calcolare le ore di assistenza prestate” e la loro rispondenza ai “minimi” previsti. La mancata specificazione di tale elemento è stata quindi identificata, da un lato, come prova di “un’insuperabile incertezza dell’offerta dell’aggiudicataria”; dall’altro, come ulteriore conferma del fatto che – come sostenuto dal ricorso – il progetto di gestione della vincitrice o non includeva (al di là delle affermazioni di principio ivi contenute) lo svolgimento delle attività di pulizia dei locali, comunque incluse nell’appalto, o le avrebbe incluse “a scapito” dei “monti-ore minimi” che devono essere invece esclusivamente dedicati alle attività assistenziali. (L.R.)